Improcedibile il ricorso sulla bocciatura dopo il superamento dell’esame di Stato (TAR Trentino-Alto Adige n. 209 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’anno scolastico e dell’esame di Stato da parte dello studente che era stato ammesso in via provvisoria alla classe successiva per effetto di un provvedimento cautelare rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il diniego di ammissione alla medesima classe. L’esito positivo del percorso formativo successivo, nell’ambito del medesimo indirizzo scolastico, assorbe lo scrutinio negativo impugnato e dimostra il conseguimento dei risultati di apprendimento richiesti. Il giudice, in applicazione del principio di assorbimento, dichiara cessata la necessità di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, valutata ai soli fini delle spese, giustifica la condanna alla rifusione in favore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, studente di un istituto tecnico economico di Ortisei, aveva frequentato un anno di studio all’estero. Al rientro era stato sottoposto a prove integrative d’accertamento e, all’esito, il Consiglio di classe non lo aveva ammesso alla classe successiva per non aver superato gli esami di riammissione.
Impugnato il verbale di scrutinio differito e la delibera del Consiglio di classe, lo studente aveva ottenuto la tutela cautelare, dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale, che ne aveva disposto l’ammissione provvisoria alla classe. Nel corso dell’anno il ricorrente aveva cambiato istituto, restando nel medesimo indirizzo, e aveva superato lo scrutinio finale e l’esame di Stato. Per questa ragione ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio autorizza in limine il deposito tardivo dei documenti attestanti l’esito dell’esame di Stato e il diploma di maturità, formatisi dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 73 cod. proc. amm.
Sulla improcedibilità, il TAR richiama la giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato (sentenze n. 293/2022 e n. 52/2022; Cons. Stato, sez. V, n. 5723/2022; TAR Milano n. 1848/2022). Il superamento dell’anno scolastico o dell’esame di Stato da parte dello studente ammesso in via cautelare costituisce sopravvenienza ostativa alla pronuncia di merito, perché la precedente valutazione di non ammissione risulta superata.
Nel caso concreto lo studente, ammesso provvisoriamente alla classe ambita, ha conseguito l’ammissione all’esame di maturità e lo ha superato. L’esito positivo dello scrutinio finale e dell’esame di Stato assorbono lo scrutinio negativo impugnato, dimostrando l’acquisizione delle competenze richieste. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ai soli fini delle spese, il Collegio conferma il convincimento acquisito in sede cautelare e ritiene meritevoli di apprezzamento il primo, il terzo e il quarto capo di censura. Rilevano la violazione dell’art. 4, comma 3, della delibera della Giunta provinciale n. 658/2014, per non aver il Consiglio di classe tenuto conto della valutazione della scuola straniera né sentito il tutor; la violazione degli artt. 2, comma 2, e 4, commi 1 e 3, della medesima delibera, per essere stato lo studente sottoposto a prova integrativa in tre materie ulteriori rispetto all’unica caratterizzante; e la violazione dell’art. 2, comma 3, della delibera n. 658/2014 e dell’art. 3 della delibera n. 2523/2003, per il ritardo nell’informazione sulle competenze di base.
Alla soccombenza virtuale dell’Istituto consegue la condanna a rifondere le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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