DASPO, pericolosità e sufficienza della denuncia: il TAR conferma la misura (TAR Puglia n. 478 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dall’art. 6, primo comma, legge n. 401/1989 può essere disposto nei confronti di chi risulti denunciato per taluno dei reati ivi elencati, senza che alla denuncia debba seguire l’iscrizione nel registro delle notizie di reato o la condanna. La misura integra una misura di prevenzione ad ampia discrezionalità, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica anche in via preventiva. Il suo fondamento va individuato in comportamenti concreti e attuali, congruamente motivati in relazione agli elementi dell’istruttoria procedimentale. Le valutazioni sul merito della pericolosità e sulla ragionevolezza del divieto sfuggono, di norma, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Questore della Provincia di Taranto del 21 aprile 2020, con cui gli era stato prescritto, ai sensi dell’art. 6, legge n. 401/1989, per la durata di sei anni, il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello e alle aree di parcheggio nel raggio di cinquecento metri dall’impianto sportivo di Cerignola, oltre all’obbligo di comparire presso il Commissariato di P.S. in occasione delle partite della squadra locale.
La misura traeva origine dalla condotta tenuta in occasione dell’incontro del 15 dicembre 2019, allorché il ricorrente, ripreso dal sistema di videosorveglianza, accendeva un artifizio pirico all’interno dell’impianto, con produzione di una densa cortina di fumo. Per gli stessi fatti era stato denunciato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, legge n. 401/1989. Il ricorrente censurava il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione delle garanzie procedimentali e prospettava dubbi di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, richiamando e confermando in sede di merito l’ordinanza cautelare con cui era stata respinta l’istanza di sospensione. La pronuncia ricostruisce la struttura dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che individua in una prima parte i presupposti con richiamo a tipiche ipotesi di reato e, nella seconda, condotte di incitamento o partecipazione attiva alla violenza idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Il Collegio osserva che le modifiche introdotte dalla legge n. 41/2007 hanno svincolato il D.A.SPO. dalla denuncia e dalla eventuale condanna, attribuendo all’autorità amministrativa un ampio margine discrezionale. La misura, qualificata come interdittiva atipica, deve però fondarsi su una situazione di pericolosità sociale specifica, desumibile da comportamenti concreti e attuali del destinatario, e richiede una motivazione congrua rispetto alle circostanze di fatto.
Nel caso concreto il provvedimento risulta congruamente motivato: la condotta di accensione dell’artifizio, la cortina di fumo, il rischio di incendio e il pericolo per l’incolumità pubblica sono puntualmente descritti. Il Tribunale ritiene inoltre che l’identificazione del ricorrente sia avvenuta con sufficiente grado di certezza, mediante il confronto tra i filmati della videosorveglianza e le fotografie dei tifosi all’ingresso dello stadio, senza che il ricorrente abbia contestato efficacemente le risultanze probatorie.
La denuncia formale per il reato di cui all’art. 6-bis, comma 1, legge n. 401/1989 costituisce presupposto necessario e sufficiente sul piano amministrativo, restando irrilevante l’esito del procedimento penale. Quanto ai dubbi di costituzionalità, la questione è solo genericamente adombrata; le misure di prevenzione restano comunque compatibili con il quadro costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale n. 27 del 1959, in ragione dell’esigenza di prevenzione del crimine e di sicurezza sociale. Le censure sull’obbligo di firma sono infine dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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