Concessione di derivazione idrica irrigua e necessaria assenza di fonti alternative (TAR Puglia n. 405 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di derivazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso irriguo è assentita o rinnovata solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda idrica attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio, ai sensi dell’art. 21, comma 4, r.d. n. 1775/1933, nel testo introdotto dall’art. 96, comma 9, d.lgs. n. 152/2006. L’amministrazione competente è tenuta a improntare la propria attività a un uso limitato e sostenibile della risorsa. La proprietà del fondo su cui insiste il pozzo artesiano non attribuisce di per sé il diritto di attingere l’acqua, né lo attribuisce la titolarità di una servitù di attingimento, in assenza di un apposito provvedimento concessorio. La questione attinente alla servitù pattuita tra privati resta devoluta al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo rustico irrigato da un pozzo artesiano insistente su terreno del controinteressato, impugnava l’atto con cui la Provincia di Barletta-Andria-Trani concludeva il procedimento di riesame della concessione n. 7/2022, escludendolo dal novero dei concessionari e mantenendo come unico beneficiario la ditta del controinteressato. Il riesame muoveva dalla nota regionale che segnalava la possibilità di soddisfare le esigenze irrigue tramite la rete consortile.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente gravava il rinnovo n. 7/2023 e il provvedimento n. 26230 del 9.10.2023, anch’essi rilasciati in favore del solo controinteressato. Deduceva violazione del r.d. n. 1775/1933, della l. n. 241/1990 e della normativa regionale, oltre a eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto le eccezioni di difetto di giurisdizione. La giurisdizione speciale del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ex art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, riguarda le controversie che incidono sul regime delle acque pubbliche; quando l’opera idraulica esiste e si controverte sull’esercizio del potere di autotutela e sui rinnovi, l’attinenza è solo occasionale e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. un., n. 13975 del 22.05.2023 e Cass. civ., sez. un., n. 7154 del 2017.

Respinta anche l’improcedibilità per la scadenza del precedente atto, stante la successione senza soluzione di continuità dei provvedimenti, e l’inammissibilità per carenza di legittimazione, poiché l’atto n. 7/2022 accordava personalmente al ricorrente la concessione.

Nel merito, il Collegio osserva che la proprietà del fondo e la servitù di attingimento non attribuiscono il diritto di derivare acqua senza atto concessorio. Poiché il ricorrente, dal 2019, utilizza altra fonte di approvvigionamento idrico idonea, il rilascio di un ulteriore provvedimento sullo stesso pozzo non trova giustificazione. L’art. 47, comma 2, r.d. n. 1775/1933 consente la concessione di parte d’acqua spettante ad altro utente solo quando manchi altro modo di soddisfare il richiedente. L’art. 21, comma 4 del medesimo regio decreto impone di assentire o rinnovare le concessioni irrigue solo se la domanda non possa essere soddisfatta tramite le strutture consortili.

Il Consorzio aveva attestato, per il 2022, consumi consortili superiori al quantitativo posto a base della richiesta di derivazione dal pozzo. Venuto meno il presupposto, la Provincia correttamente ha adottato il provvedimento di riesame. Il Collegio precisa infine che il pozzo resta a disposizione di chi dimostri una necessità di approvvigionamento, e che ogni questione sulla servitù pattuita tra privati è devoluta al giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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