Parere Soprintendenza e PTPAAV, no alla decadenza per mancati Piani Esecutivi (TAR Molise n. 395 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta conservano efficacia a tempo indeterminato e non decadono per la mancata approvazione dei Piani Esecutivi di ambito. La prescrizione regionale che fa tornare in vigore la normativa previgente decorso il termine per l’adozione dei Piani Esecutivi va interpretata nel senso che viene meno solo l’applicazione delle misure di salvaguardia, restando ferma la disciplina dei PTPAAV già approvati. Il parere della Soprintendenza reso nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica costituisce atto consultivo endoprocedimentale: è inammissibile il ricorso che lo impugni senza contestare anche l’atto conclusivo del procedimento, salvo che ne derivi un arresto della vicenda amministrativa. La valutazione di impatto paesaggistico integra un’ampia discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale resta limitato alla logicità, coerenza e completezza della motivazione.

Il Fatto

Il condominio ricorrente, una società e un privato hanno impugnato il parere con cui la Soprintendenza, nel corso della conferenza di servizi indetta dal Comune per il rilascio di un permesso di costruire, si è espressa favorevolmente alla demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica, subordinando però l’assenso a prescrizioni: limitare l’altezza dell’edificio a due o tre livelli fuori terra e usare materiali dai colori tenui. Il progetto originario prevedeva una torre di diciassette piani.

I ricorrenti hanno sostenuto che l’area non fosse soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, perché il PTPAAV n. 1 non sarebbe mai entrato in vigore per mancata approvazione dei Piani Esecutivi. Hanno poi esteso le censure, con motivi aggiunti, alla determina conclusiva della conferenza di servizi e all’autorizzazione paesaggistica rilasciata nelle more. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo il nodo della vigenza del PTPAAV n. 1. La delibera del Consiglio regionale n. 254 del 1997, nel prescrivere che decorsi dodici mesi senza l’approvazione dei Piani Esecutivi sarebbe tornata in vigore la normativa previgente, non può essere letta come causa di decadenza dei piani territoriali. L’interpretazione corretta è che la mancata adozione dei Piani Esecutivi fa venir meno solo le misure di salvaguardia, non già l’efficacia dei PTPAAV già approvati, che l’art. 8 della legge regionale Molise n. 24/1989 configura come vincolanti e a tempo indeterminato.

Il Tribunale valorizza anche la delibera di Giunta regionale n. 934 del 2009, che ha chiarito come la normativa tornata in vigore sia quella contenuta negli elaborati dei PTPAAV. Ne deriva la piena operatività del vincolo paesaggistico sull’area e la legittimità del parere reso ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali.

Quanto al dedotto deficit motivazionale, la sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la Soprintendenza esercita una valutazione ex ante di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza o incoerenza. La prescrizione di contenere l’altezza a due o tre piani risponde a una motivazione comprensibile ed esaustiva, coerente con il parere della Commissione Locale del Paesaggio e con l’art. 26 delle NTA del PRG.

Nessuna disparità di trattamento sussiste rispetto agli interventi assentiti in via Corsica, poiché le situazioni poste a confronto sono diverse per volumetria preesistente. Il Collegio ribadisce che l’avvenuta autorizzazione di alcune torri non rende irragionevole ritenere impattante la costruzione di ulteriori edifici in altezza. Quanto al profilo processuale, il parere impugnato è atto consultivo: il ricorso proposto senza contestare l’atto conclusivo sarebbe inammissibile, e la questione è comunque superata dalla determina n. 592 del 2025, che ha recepito tutte le risultanze procedimentali. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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