Fiscalizzazione dell’abuso e silenzio assenso sull’istanza: presupposti e limiti (Cons. Stato n. 10096 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, costituisce rimedio eccezionale che consente di sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria solo in presenza di difformità parziali del manufatto rispetto al titolo edilizio, e non quando ricorra l’assenza del titolo legittimante. L’istanza di fiscalizzazione non può pertanto trovare accoglimento tacito fondato sulla sola omissione dell’amministrazione: il silenzio assenso esige che la domanda prospetti una condizione di piena conformità al paradigma legale e che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. La mera inerzia dell’ente non vale a integrare gli effetti dell’assenso tacito, né a paralizzare il potere di acquisizione al patrimonio comunale dell’area interessata dall’abuso.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo ha impugnato la sentenza del giudice amministrativo di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del terreno su cui insiste l’impianto produttivo, la trascrizione del provvedimento e del verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione, nonché il divieto di prosecuzione dell’attività per la società detentrice del bene.

La ricorrente aveva realizzato una serra e un fabbricato rurale su un’unica particella, presentando nel 2004 domanda di condono, respinta nel 2020, e poi istanza di fiscalizzazione dell’abuso, rimasta senza decisione. Preso atto della mancata demolizione, il Comune aveva disposto l’acquisizione dell’intera particella, senza operare alcun frazionamento rispetto alla porzione effettivamente interessata dall’opera ritenuta abusiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della rilevanza dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. Il presupposto per sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria risiede nella natura dell’illecito edilizio: il rimedio è esperibile solo in presenza di parziali difformità rispetto al titolo, non quando manchi il titolo stesso. Nel caso concreto, l’originario intervento era stato realizzato con una d.i.a. per strutture serricole, ma il manufatto era divenuto un capannone industriale, come emerge dalle fotografie in atti, ove la struttura interna non è quella portante di una serra. Un intervento siffatto avrebbe richiesto il permesso di costruire.

La Corte rileva inoltre che la ricorrente non ha dimostrato quale parte dell’opera fosse legittima e sarebbe stata pregiudicata dalla demolizione. Ciò esclude in radice la possibilità di invocare la fiscalizzazione quale misura satisfattiva alternativa.

Quanto al silenzio assenso sull’istanza di fiscalizzazione, il Collegio nega che possa configurarsi. L’istanza non prospettava una condizione di piena conformità al paradigma legale e difettavano gli elementi costitutivi della fattispecie. Richiamando Cons. St., sez. VI, n. 5746 del 2022, la decisione ribadisce che la sola omissione di un provvedimento esplicito dell’amministrazione non basta a integrare gli effetti dell’assenso tacito. Ne deriva l’infondatezza del primo, terzo, quarto e quinto motivo.

Il secondo motivo, relativo all’ampiezza dell’area acquisita, viene respinto. Il provvedimento motiva l’acquisizione dell’intera particella catastale osservando che essa non supera il decuplo della superficie occupata dall’immobile illegittimo. Si tratta di motivazione sintetica ma sufficiente: il Comune ha ritenuto di non procedere a frazionamento, anche in vista dell’effettiva utilizzazione dell’area dopo la demolizione in danno.

Il sesto motivo è dichiarato palesemente infondato. La nuova comunicazione di inizio lavori del 23 marzo 2023 è stata presentata quando il bene era già stato acquisito al patrimonio comunale, con la conseguenza che alcun silenzio assenso poteva maturare su di essa. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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