Il DASPO non può fondarsi sulla sola presenza sul pullman dei tifosi (TAR Toscana n. 1752 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall’art. 6, primo comma, legge n. 401/1989 può essere disposto anche in via preventiva, in presenza di un mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico, e si connota di ampia discrezionalità amministrativa. Il provvedimento deve tuttavia risultare motivato con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali desumere un indice di pericolosità. La sola presenza sul pullman su cui sono stati rinvenuti oggetti atti a offendere, in assenza di prova di un apporto individuale, non integra il presupposto normativo e realizza una forma di responsabilità oggettiva non consentita. Il giudice amministrativo annulla quindi il DASPO fondato su tale unico elemento.
Il Fatto
Il Questore di Firenze ha applicato alla ricorrente il DASPO, per la durata di tre anni, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio e ai luoghi circostanti lo stadio cittadino, oltre che ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti alle manifestazioni.
Il provvedimento traeva origine dalla perquisizione effettuata sul pullman che aveva trasportato 49 tifosi, poi identificati, ed era fondato sul rinvenimento di oggetti atti a offendere: aste rigide, sfollagente metallici, passamontagna, coltelli a serramanico e artifizi pirotecnici. Nessun oggetto era però specificamente ascrivibile a un occupante individuato. La ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, sul quale si è formato il silenzio rigetto, e ha poi impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento e il silenzio, articolando cinque motivi. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito in via preliminare la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di irricevibilità. Poiché l’impugnazione giurisdizionale è stata proposta dopo la formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico, è rispetto a tale data che va condotta la verifica di tempestività, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato nella decisione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 16 dicembre 2011, n. 3201; Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1988, n. 110; ad. plen., 6 maggio 1980, n. 16). Il ricorso, notificato dopo la maturazione del silenzio, è pertanto tempestivo.
Nel merito il TAR ricostruisce la disciplina dei provvedimenti ex art. 6, primo comma, legge n. 401/1989, riconducendoli al genus delle misure di prevenzione. La norma attribuisce all’Amministrazione un’elevata discrezionalità, potendo la misura essere disposta anche in caso di pericolo, e non solo di accertata lesione, dell’ordine pubblico; non è richiesto un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza.
Tale discrezionalità incontra però un limite preciso: il provvedimento deve essere motivato con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi gli indici di pericolosità previsti dalla legge. Il potere non è censurabile quando la motivazione sia congrua e riferita a circostanze di fatto specifiche.
Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza sulla medesima vicenda, relativa ad altri occupanti dei pullman perquisiti e destinatari di DASPO analoghi (T.A.R. Toscana, sez. IV, 28 ottobre 2025, n. 1713 e 1714). In quei precedenti si è affermato che l’unica condotta attribuibile al destinatario era la presenza sul pullman, senza riscontro di un uso del materiale, di un rapporto con esso o di un ruolo organizzativo. Ciò non basta a fondare una responsabilità individuale, pena lo sconfinamento nella responsabilità oggettiva o derivante dalla mera appartenenza a un gruppo, in assenza di prova di un apporto specifico.
Il primo motivo è quindi accolto e il provvedimento impugnato è annullato. Il Collegio ritiene mal calibrati i richiami alle previsioni dell’art. 2 T.U.P.S. e dell’art. 13 legge n. 121/1981, poiché il potere è attribuito al Questore e la fonte è individuata nell’art. 6 della legge n. 401/1989. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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