Concorso RTT e sindacato sul ruolo di principal investigator (TAR Toscana n. 1751 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di selezione per ricercatore a tempo determinato in tenure track, il giudizio tecnico-discrezionale con cui la Commissione escluda che un candidato abbia rivestito il ruolo di principal investigator è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. La qualifica di principal investigator non è titolo formalmente normato, ma si identifica con il responsabile scientifico del progetto, da valutare in concreto in base all’autonomia gestionale, alla durata, alle modalità competitive di selezione e alla consistenza del finanziamento. La Commissione valuta i titoli come autodichiarati dai candidati, senza obbligo di ulteriori indagini sulla veridicità. La contestazione di un singolo punteggio non è ammissibile se, anche accogliendola, la graduatoria finale resterebbe invariata per mancato superamento della prova di resistenza.
Il Fatto
Con D.R. n. 1556/2024, prot. n. 98297 dell’11 luglio 2024, l’Università di Pisa ha bandito una procedura selettiva per l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato in tenure track ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, di cui uno presso il Dipartimento di Biologia, settore BIOS-08/A Biologia Molecolare. La Commissione, nella prima riunione del 29 ottobre 2024, ha predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi. All’esito dei lavori è risultato vincitore il controinteressato con 79,85 punti; al secondo posto il ricorrente con 73,88.
Con D.R. n. 3144/2024 del 6 dicembre 2024 il Rettore ha approvato la graduatoria; seguono la delibera del Consiglio di Dipartimento e quella del Consiglio di Amministrazione. Il ricorrente ha impugnato gli atti con quattro motivi: l’errata attribuzione al controinteressato del ruolo di principal investigator; la mancata valorizzazione del proprio analogo ruolo; l’omessa valutazione di un premio riconosciuto a una società da lui cofondata; l’illegittimità dei criteri sulla tesi di dottorato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione del ruolo di principal investigator attribuito al controinteressato. Il ricorrente sosteneva che, nell’ambito del progetto finanziato da EMBO, questi fosse solo un borsista e non responsabile scientifico. Il Collegio rileva che, anche aderendo a tale prospettazione, il punteggio sarebbe sceso da 15 a 10 punti, ma la graduatoria non sarebbe mutata: il controinteressato avrebbe comunque conseguito 74,35 punti contro i 73,88 del ricorrente. Il primo motivo è pertanto inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.
Nel merito, il motivo è anche infondato. La Commissione, secondo il principio del buon andamento, valuta i titoli come autodichiarati nei curricula: l’art. 4 del bando richiama gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e pone a carico del candidato l’attestazione di veridicità. I commissari non sono tenuti a indagini ulteriori. La qualifica di principal investigator non costituisce titolo formalmente normato: essa si identifica con il responsabile scientifico del progetto, da accertare in concreto. Il controinteressato ha ideato il progetto, ne è stato destinatario del finanziamento e ha operato in piena autonomia presso il laboratorio ospite, come attestato dalla documentazione.
Analoga è la sorte del secondo motivo. Riguardo ai bandi “Elettra” e “New frontiers”, il Collegio conferma che la Commissione ha esercitato un giudizio tecnico-discrezionale non sindacabile. Nel primo caso difettavano la congruità tematica e la dimensione organizzativa; nel secondo si trattava di un finanziamento interno dell’Università di Siena, di importo modesto, destinato a supportare giovani ricercatori. La Commissione non era vincolata all’individuazione del candidato come principal investigator da parte dell’Ateneo, prevalendo il suo giudizio sui presupposti per l’assegnazione del punteggio.
Il terzo motivo è manifestamente infondato: il premio era stato attribuito a una società terza e riguardava la compatibilità ambientale dell’azienda, non un’attività di ricerca del candidato. Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude che i criteri siano stati fissati dopo la conoscenza dei nominativi, essendo stati formulati il 29 ottobre 2024, mentre i candidati sono stati visionati il 5 novembre successivo. La diversa declinazione dei parametri per la tesi di dottorato trova giustificazione nell’impossibilità di valutarne la collocazione editoriale; il motivo è anche inammissibile per difetto di interesse, non avendo il ricorrente allegato un punteggio maggiore in caso di presentazione della tesi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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