Daspo, prevenzione e proporzionalità del divieto di accesso agli impianti sportivi (Cons. Stato n. 1640 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. daspo) è misura amministrativa di prevenzione, connotata da ampia discrezionalità, che può essere adottata anche in presenza di condotte idonee a comportare o agevolare situazioni di allarme o pericolo, senza che sia richiesta la certezza della lesione del bene giuridico tutelato. Sul piano probatorio è sufficiente la logica del più probabile che non, purché sorretta da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. La prescrizione che individua i luoghi e le manifestazioni interdette in funzione preventiva è adeguatamente circostanziata e non viola il principio di proporzionalità né la libertà di circolazione.

Il Fatto

Il Questore di Brescia ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi, nazionali ed esteri, ove si svolgono manifestazioni di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto, compresi gli allenamenti di ogni livello.

Il provvedimento si fondava su riprese della Polizia Scientifica e della videosorveglianza dell’impianto, dalle quali emergeva la presenza dell’interessato, tra i tifosi della squadra ospite, nella zona dei tornelli e poi nel varco tra i settori, armato di cintura e con atteggiamento minaccioso verso i reparti in assetto antisommossa. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato il ricorso, ritenendo l’identificazione attendibile e la prescrizione circostanziata. L’interessato ha proposto appello, deducendo difetto dei presupposti, eccesso di potere e violazione della proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Muove dal riconoscere che il daspo è connotato da ampia discrezionalità, spettando all’amministrazione il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e quello privato ad accedere agli stadi, secondo l’insegnamento della Sez. III n. 8381/2022.

Sul piano probatorio la Sezione qualifica la fattispecie come appartenente al diritto amministrativo della prevenzione. Il legislatore ha voluto anticipare la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, per le quali opera la logica del più probabile che non. Non si richiede la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, della lesione dei beni della sicurezza e dell’ordine pubblico; occorre invece una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità, come affermato da Cons. Stato, Sez. III n. 866/2019.

Da ciò deriva che il divieto può essere irrogato non solo in caso di lesione accertata in ottica repressiva, ma anche in presenza del pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in chiave preventiva, con riferimento a condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o pericolo.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento del Questore si basa su circostanze oggettivamente documentate, sufficienti a soddisfare il parametro del più probabile che non e quindi idonee a sostenere la legittimità dell’atto. Quanto alla censura di indeterminatezza e difetto di proporzionalità, la prescrizione risulta adeguatamente circostanziata alla luce delle finalità preventive, così come ritenuto dal giudice di prime cure.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese processuali, liquidate in favore dell’amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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