Daspo calcistico: sufficienza del quadro indiziario e proporzionalità della durata (TAR Calabria n. 2229 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione con finalità anche di dissuasione, sicché il Questore può disporlo non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Ai fini della sua legittima adozione non occorre la dimostrazione del comportamento violento oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente un quadro indiziario univoco ed evidente e un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è ammessa, ai sensi dell’art. 7, primo comma, legge n. 241/1990, quando sussistano ragioni di urgenza adeguatamente motivate. La durata della misura resta sindacabile nei limiti del controllo di logicità e proporzionalità rispetto alle condotte accertate e alla personalità del destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Cosenza gli aveva vietato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di ogni campionato FIGC, comprese amichevoli e partite della nazionale, per tre anni. Il divieto si fondava su una condotta tenuta in occasione di un incontro di Promozione: il ruolo di trascinatore dei tifosi locali, l’avvio di cori offensivi anche contro la Polizia e il lancio, a fine partita, di un petardo esploso nei pressi della panchina della squadra ospite. Lo stesso provvedimento gli contestava di essersi avvalso degli altri ultras per sottrarsi all’identificazione.

Deduceva travisamento dei fatti e motivazione carente, anche per non essere stato denunciato; difetto di istruttoria e di contraddittorio, con insussistenza delle ragioni di urgenza; violazione del principio di gradualità della sanzione rispetto alla durata triennale. Il Collegio negava la tutela cautelare per assenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza del Giudice di appello, in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 3389 del 29.04.2022, secondo cui la misura è esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Dalla norma traspare la finalità preventiva/punitiva e la rilevanza non solo del compimento diretto di atti di violenza, ma anche della loro istigazione o dell’avervi partecipato attivamente.

Ne deriva che non serve la prova del reato: trattandosi di misura che presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato, basta l’accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte, come affermato dai precedenti citati (Cass. pen., Sez. Un. n. 44273 del 12.11.2004; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9074 del 16.12.2010). Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità e resta incensurabile se congruamente motivato su circostanze di fatto specifiche.

Sul caso concreto, la segnalazione della Divisione Anticrimine colloca la condotta nel suo contesto spaziale e temporale e la stessa risulta ammessa dal ricorrente, che chiese di essere esentato dalle conseguenze promettendo di non ripetere il fatto. La lesività prescinde dalla presenza di persone in campo: il lancio di un petardo verso la panchina ospite integra di per sé un comportamento antisportivo e pericoloso, dal chiaro significato intimidatorio.

Quanto alla mancata denuncia, la circostanza è smentita dalla produzione documentale dell’amministrazione, che riporta il protocollo dell’annotazione della notizia di reato. Il difetto di contraddittorio è escluso perché il Questore ha motivato in modo logico l’urgenza con la necessità di evitare la reiterazione nei successivi eventi della squadra locale o di altre squadre, adottando l’atto a pochi giorni dal fatto.

Infine, la proporzionalità: la natura preventiva e non afflittiva consente una durata triennale, giustificata dalla condizione di pregiudicato del destinatario e dalla spiccata offensività delle condotte. Nei limiti del sindacato amministrativo, la misura è logica e proporzionata. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese, anche per l’esaurirsi della durata della misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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