Ordine di demolizione e pendenza dell’accertamento di conformità: improcedibilità parziale (TAR Calabria n. 2228 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza del procedimento di accertamento di conformità determina la temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente agli abusi oggetto dell’istanza. L’ordine di demolizione non richiede una motivazione analitica sulle modalità dell’accertamento, essendo sufficiente l’indicazione delle opere abusive e della loro esecuzione in assenza di titolo. Il rilascio del certificato di agibilità e la mancata adozione di provvedimenti repressivi non fondano alcun legittimo affidamento sulla conformità edilizia. La ricostruzione su ruderi costituisce nuova opera, non ristrutturazione o risanamento conservativo, e richiede autonomo titolo.

Il Fatto

Il Comune di Parghelia, all’esito di sopralluoghi nel complesso immobiliare denominato Tropea Essentia, ha adottato un’ordinanza di demolizione nei confronti della società proprietaria, dell’affittuaria, della cessionaria del contratto d’affitto e di altro soggetto. Alla proprietaria sono stati imputati plurimi abusi in zona sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale: rototraslazione e ampliamento dell’edificio multifunzionale, difformità della piscina, campi da tennis, due depositi e parte della viabilità, tutti realizzati in difformità o in assenza di titolo.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza solo nella parte in cui le attribuisce tali violazioni, concordando sull’eliminazione delle opere ascritte ad altri. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per intervenuta esecuzione spontanea delle parti non impugnate e per la presentazione di domanda di accertamento di conformità. Pendente il giudizio è sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria, mentre per il solo locale seminterrato è stata presentata nuova istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale nega la richiesta di ulteriore rinvio della trattazione. La eccezionalità presupposta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. non ricorre, poiché l’ultima istanza di accertamento di conformità è stata depositata solo in prossimità dell’udienza e la mancata definizione della vicenda amministrativa non dipende da circostanze eccezionali.

Nel merito, la pendenza del procedimento di sanatoria rende temporaneamente inefficace l’ordine di demolizione, che resterà caducato solo in caso di accoglimento dell’istanza (Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 2025). Il ricorso diviene perciò in gran parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che per il deposito interrato.

Quanto a questo, il primo motivo — genericità dell’ordinanza e violazione del diritto di difesa per mancata allegazione dei verbali — è respinto: il Comune ha riscontrato l’edificazione del manufatto in radicale assenza di titolo. Il secondo e il quarto motivo, fondati sul certificato di agibilità e sul legittimo affidamento, non sono pertinenti rispetto a un abuso privo di titolo; la mera inerzia dell’amministrazione non ingenera alcun affidamento (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 19 del 2017).

Il terzo motivo, sull’asserita irretroattività del d.lgs. n. 42/2004, non incide sulla regolarità edilizia del manufatto. Il quinto motivo, sulla preesistenza di un rudere, non convince: risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia postulano un organismo edilizio dotato di mura, strutture orizzontali e copertura, sicché la ricostruzione su ruderi integra nuova opera (TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 961 del 2025); in ogni caso sarebbe stato necessario un titolo, nella specie assente.

Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente improcedibile e rigettato nel resto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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