Daspo quinquennale per recidiva e sufficienza dell’elencazione dei luoghi interdetti (TAR Lombardia n. 206 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di DASPO, la durata di cinque anni inflitta a chi sia già destinatario di un precedente divieto costituisce la misura minima applicabile in caso di recidiva ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, con la conseguenza che il richiamo del precedente provvedimento nel corpo dell’atto è sufficiente, quando la durata non si discosti dal minimo edittale, ad assolvere l’obbligo motivazionale. L’elencazione dei luoghi interdetti è sufficientemente dettagliata, nei limiti ragionevolmente esigibili dall’Amministrazione, quando individua le vie cittadine limitrofe allo stadio, le aree della stazione ferroviaria e del casello autostradale e circoscrive l’ambito temporale da tre ore prima a tre ore dopo la manifestazione. Non sussiste obbligo per l’Amministrazione di confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, avendo la stessa il solo onere di valutare le memorie e i documenti pertinenti. In tema di misure di prevenzione, l’accertamento dei fatti può fondarsi sul criterio probabilistico.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Bergamo gli ha vietato, per la durata di cinque anni, di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, con estensione alle vie di accesso, alle aree di parcheggio, alla stazione ferroviaria, al casello autostradale e al centro sportivo della squadra.

Il provvedimento è stato adottato a seguito degli eventi occorsi il 15.10.2022 all’interno dello stadio di Bergamo in occasione di un incontro di calcio. Il ricorrente, già destinatario di un precedente DASPO emesso dalla Questura di Milano, sarebbe stato ripreso mentre si gettava con violenza su un tifoso già aggredito da altri. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo la mancata considerazione delle memorie difensive, il travisamento dei fatti e il difetto di proporzionalità e di determinatezza del divieto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo osservando che l’Amministrazione ha dato conto, nel testo dell’atto, di aver esaminato le osservazioni difensive e di averle ritenute inidonee a mutare l’esito del procedimento. Il richiamo all’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che esclude l’obbligo di confutazione analitica delle memorie, sostiene la conclusione.

Quanto alla riferibilità delle condotte, il Tribunale valorizza i fotogrammi estratti dalla videoregistrazione. Il ricorrente, inizialmente collocato in posizione distante dal soggetto autore dell’aggressione iniziale, è ritratto in un fotogramma successivo in prossimità dei responsabili, in posizione protesa verso la vittima mentre gli astanti sono fermi. Tale sequenza rende inverosimile la tesi della caduta accidentale per la calca e avvalora il giudizio questorile secondo il criterio di accertamento probabilistico operante in materia di misure di prevenzione.

Sul versante della determinatezza della misura, il provvedimento indica compiutamente le singole vie limitrofe allo stadio, circoscrive l’ambito temporale e specifica le zone della stazione e del casello, precisando cosa debba intendersi per luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto dei tifosi. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 296 dell’8 marzo 2023, resa su provvedimento di identico contenuto, secondo cui non è esigibile un’onere di elencazione riferita a tutti i possibili contesti nazionali ed europei.

L’inclusione delle competizioni amatoriali non incide sulla conoscibilità dei luoghi, perché l’ambito è circoscritto alle competizioni organizzate da Federazioni riconosciute da CONI e FIGC. Sulla durata, il Tribunale rileva che i cinque anni costituiscono il minimo edittale in caso di recidiva e che il richiamo del precedente DASPO triennale, esplicitato nell’atto, è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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