Il DASPO richiede riscontri probatori sul coinvolgimento personale del destinatario (TAR Lombardia n. 985 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 è misura di prevenzione incentrata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, che non presuppone la commissione di un fatto penalmente rilevante. La sua adozione non richiede la verifica dei fatti secondo il parametro penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma non può fondarsi su presunzioni di responsabilità. Poiché incide su libertà costituzionalmente garantite, l’accertamento che sostiene il giudizio di pericolosità deve presentare un apprezzabile grado di probabilità del coinvolgimento personale del destinatario nei fatti contestati. Non integra tale livello di prova la mera presenza sul luogo degli scontri né la titolarità di elementi neutri, privi di univoco significato aggressivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Brescia, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, gli ha imposto per otto anni il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, con estensione alle aree limitrofe, alle stazioni e agli scali di transito, e con obbligo di comparizione personale per cinque anni.

Il provvedimento traeva origine dagli scontri verificatisi il 1° giugno 2023, dentro e fuori lo stadio, in occasione di un incontro di calcio. Al ricorrente si contestavano il lancio di materiale pericoloso e la partecipazione agli episodi di violenza e minaccia verso le Forze di Polizia. Il Tribunale, in fase cautelare, aveva sospeso l’efficacia dell’atto. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto dei presupposti, l’indeterminatezza del divieto e la sproporzione della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Secondo l’orientamento costante richiamato, l’omissione non determina l’illegittimità del DASPO, per le esigenze di celerità connaturate alla natura preventiva della misura, funzionali a scongiurare pericoli per l’ordine pubblico. Il Questore ha peraltro motivato sulle ragioni di urgenza, richiamando l’imminenza di un incontro ufficiale che avrebbe visto impegnata la squadra del tifoso.

Il Tribunale accoglie invece la censura sul difetto del quadro probatorio. Dopo aver ricostruito la disciplina dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il Collegio qualifica il DASPO come misura incentrata su una fattispecie di pericolo, per la cui adozione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti. Ciò non consente però di fondare il provvedimento su presunzioni: l’accertamento deve essere contraddistinto da un grado apprezzabile di probabilità del coinvolgimento personale.

La visione del filmato prodotto in giudizio non dimostra alcun lancio di oggetti, né attività offensive, né istigazione o azione causale rispetto ai fatti commessi da altri. Le immagini mostrano anzi che il ricorrente si è allontanato nella direzione opposta alle Forze di Polizia, dirigendosi verso l’uscita senza cercare lo scontro.

Il Collegio confuta gli elementi valorizzati dalla Questura. La maglietta lacerata può essere riferita ad azioni compiute da terzi e solo subite; la cintura non risulta brandita né agitata, né usata in modo da denotare una volontà minacciosa. Le immagini della relazione della DIGOS, estratte dagli stessi fotogrammi, nulla aggiungono.

Il quadro probatorio appare pertanto carente, non risultando acquisiti elementi idonei ad attribuire al ricorrente la responsabilità dei fatti. Il Tribunale conferma le conclusioni della fase cautelare, rilevando che la Questura non ha prodotto alcun elemento ulteriore. Assorbite le altre censure, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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