Indennizzi per rilascio frequenze: illegittima la parametrazione al solo comune dell’impianto (Cons. Stato n. 9857 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per manifesta illogicità, il criterio di determinazione dell’indennizzo per il rilascio anticipato delle frequenze digitali terrestri che, per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici, parametra la quota indennitaria alla sola popolazione del comune in cui è situato l’impianto (o dei comuni in cui sono situati più impianti). L’art. 3, comma 4, del DM 27 novembre 2020 va interpretato nel senso che l’indennizzo sia commisurato alla popolazione cui, nell’ambito provinciale, il diritto d’uso limitato si riferisce, non necessariamente all’intera popolazione provinciale. Non sussiste, invece, la dedotta disparità di trattamento tra diritti d’uso limitati per motivi soggettivi e per motivi oggettivi, poiché le situazioni sono eterogenee e i secondi hanno valore economico inferiore. Spetta al normatore elaborare una formula intermedia che contemperi gli interessi in gioco.

Il Fatto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il DM 27 novembre 2020 recante le modalità operative e le procedure per l’erogazione di indennizzi agli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio digitale terrestre oggetto di diritto d’uso.

La società ricorrente, operatore di rete titolare di un diritto d’uso limitato all’area di servizio di un unico impianto, ha dismesso volontariamente la frequenza e il relativo diritto, richiedendo l’indennizzo. Il Ministero, con determina direttoriale del 14 settembre 2021, ha liquidato un importo parametrato alla sola popolazione del comune ove insiste l’impianto. La società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, che con la sentenza n. 6034 del 27 marzo 2024 ha accolto l’azione di annullamento avverso la determinazione dell’indennizzo, respingendo quella relativa alla revoca del diritto d’uso. I Ministeri hanno proposto appello, dolendosi dell’inquadramento della fattispecie nel comma 11 anziché nel comma 12 dell’art. 3 del DM.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie parzialmente le censure dei Ministeri sul piano della motivazione, ma respinge l’appello. Il primo giudice ha costruito il ragionamento sul comma 11 dell’art. 3 del DM, mentre la fattispecie dell’operatore con un solo impianto rientra nel comma 12. L’equivoco, tuttavia, non incide sull’esito, perché entrambe le disposizioni adottano lo stesso parametro di riferimento per il calcolo indennitario e il percorso argomentativo è sovrapponibile.

Non è invece condivisibile la tesi del TAR sulla contraddittorietà intrinseca del decreto. Secondo il Consiglio di Stato esiste una differenza sostanziale tra i diritti d’uso limitati per motivi soggettivi, riferiti agli operatori che condividono il bacino con altri, e quelli limitati per motivi radioelettrici, che impediscono in radice il rilascio di un diritto d’uso completo. I diritti d’uso di cui ai commi 11 e 12 hanno un valore economico inferiore ai diritti d’uso dei commi precedenti: in presenza di situazioni eterogenee non sussiste disparità di trattamento.

Le norme regolamentari sono invece illegittime per manifesta illogicità. La locuzione dell’art. 3, comma 4, del DM 27 novembre 2020 («numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso si riferisce») va letta nel senso che l’indennizzo sia parametrato alla popolazione cui il diritto d’uso limitato si riferisce, non necessariamente alla popolazione dell’intera provincia. L’irragionevolezza sta nel fatto che gli operatori con un impianto in un singolo comune, o più impianti in diversi comuni, ricevano una quota commisurata al solo comune, senza che, almeno in via forfettaria, sia individuata una parte più ampia del bacino provinciale.

I diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici vanno quindi indennizzati senza considerare la popolazione dell’intera provincia, ma nemmeno solo quella del comune dell’impianto, che potrebbe essere esigua. È onere del normatore elaborare una formula intermedia ragionevole. Nel caso di specie il diritto d’uso copriva due province con centinaia di migliaia di abitanti, mentre la quota è stata commisurata alla popolazione del comune dell’impianto. L’appello è respinto con conferma, a diversa motivazione, della sentenza di primo grado; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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