Ottemperanza decreto Pinto e commissario ad acta per spese di lite (TAR Calabria n. 1796 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza comprende anche le spese sostenute dal creditore dopo l’emissione del decreto, funzionali alla soddisfazione del credito. Il commissario nominato provvede al pagamento delle spese di lite in caso di mancata rifusione nel termine assegnato all’amministrazione, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione della tutela giurisdizionale e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto con il quale la Corte d’Appello di Catanzaro, all’esito del procedimento camerale ex legge n. 89/2001, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi dalla domanda.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. Il creditore ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e qualifica il ricorso come fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. Ordina pertanto al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente.

Il giudice esclude dall’ordine di esecuzione le spese di giudizio liquidate dalla Corte d’Appello, perché distratte in favore del difensore, che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero. Riconosce invece il diritto al rimborso delle spese affrontate dal ricorrente dopo l’emissione del decreto, per la notifica e per l’attestazione del passaggio in giudicato, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni dalla scadenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il Collegio estende poi l’ambito dell’ufficio commissariale alle spese di lite non rifuse nel medesimo termine di trenta giorni. Il codice del processo amministrativo non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza. Trova quindi applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa e risponde al buon andamento. Nel procedimento di espropriazione forzata, che condivide le finalità, l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne consente la soddisfazione con il ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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