Revisione prezzi: silenzio e obbligo di istruttoria, non diritto soggettivo (TAR Lazio n. 35 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione dei prezzi dei contratti di servizi ad esecuzione continuata costituisce esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale, che si esprime in un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi. La posizione dell’appaltatore è quindi di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può accertare il diritto alla percezione del compenso revisionale né determinarne il quantum. La nota con cui la stazione appaltante si riservi approfondimenti è atto meramente interlocutorio, inammissibile perché privo di autonoma lesività. A fronte dell’istanza dell’appaltatore sussiste invece l’obbligo di avviare e definire il procedimento, accertabile in caso di silenzio.

Il Fatto

Con contratto d’appalto l’azienda sanitaria affidava a un consorzio il servizio quinquennale di pulizia e sanificazione dei presidi aziendali. Le clausole economiche prevedevano la fissità e invariabilità dei corrispettivi per tutta la durata del rapporto. Nel corso dell’esecuzione l’amministrazione concedeva più adeguamenti delle condizioni economiche e rinegoziava il contratto in riduzione di spesa; il consorzio originario veniva poi dichiarato fallito e la società ricorrente subentrava nel rapporto.

Con successive note la società chiedeva la revisione del corrispettivo per un arco pluriennale, quantificando l’importo e annunciando fatture integrative. L’azienda sanitaria negava il riconoscimento, richiamando la necessità di verificare se il rapporto fosse stato prorogato o rinnovato, la possibile prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e l’esclusione del compenso per il periodo pandemico. La società ricorreva quindi per l’accertamento del diritto alla revisione, per l’annullamento della nota di diniego e, in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie sulla clausola di revisione e sui provvedimenti applicativi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006, salvo che si tratti di mera esecuzione di clausole contrattuali che regolino l’an e il quantum. Poiché il contratto esclude qualsiasi revisione, la fonte dell’obbligo è direttamente la legge e la giurisdizione amministrativa sussiste.

Nel merito, la domanda principale di accertamento non è accoglibile. L’istanza di revisione avvia un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento autoritativo; l’art. 115 richiede un’istruttoria dei dirigenti responsabili, bilanciando l’interesse dell’appaltatore con il risparmio di spesa e la regolare esecuzione. La pretesa non ha consistenza di diritto soggettivo, e il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del compenso.

La domanda annullatoria è inammissibile. La nota aziendale del 9 giugno 2021 non esprime un definitivo diniego, ma rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti, come conferma la disponibilità a svolgere approfondimenti condivisi.

È invece fondata la domanda subordinata. A fronte dell’istanza dell’appaltatore l’amministrazione ha l’obbligo di avviare e definire il procedimento in contraddittorio, non potendosi limitare a una nota interlocutoria. Il Tribunale ordina all’azienda sanitaria di adottare un provvedimento espresso entro 90 giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Quanto alla legittimazione, il fallimento del consorzio ha determinato lo scioglimento del contratto ex art. 81 r.d. n. 267/1942: la pretesa azionabile dalla ricorrente resta circoscritta al periodo dal 31 maggio 2017 al 30 novembre 2020, spettando alla curatela il periodo precedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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