Daspo sportivo: improcedibile il ricorso se l’interesse reale non è caducato (TAR Lazio n. 827 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione delle sole esigenze cautelari, sopravvenuta nel corso del giudizio, non integra la cessazione della materia del contendere quando permane l’interesse all’annullamento del provvedimento in sé e per sé. Se l’interesse sostanziale viene meno per lo spirare dell’efficacia dell’atto prima della decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il daspo ex art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401 ha natura preventiva e non sanzionatoria e si fonda su un giudizio di pericolosità sociale del prevenuto. Le circostanze inconferenti o successive non inficiano la legittimità delle valutazioni dell’amministrazione. In presenza di profili di palese infondatezza, la declaratoria di improcedibilità non impedisce di porre le spese di lite a carico del ricorrente.
Il Fatto
La Questura ha applicato al ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, a norma dell’art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401. Il provvedimento si fonda su un episodio avvenuto nel corso di un incontro di calcio del campionato regionale di eccellenza: il ricorrente, giocatore della squadra locale, avrebbe colpito con un pugno al volto un calciatore avversario e, dopo l’espulsione, lo avrebbe nuovamente colpito con un calcio al viso, con prognosi di trenta giorni. Per quei fatti era stato squalificato dal giudice sportivo e deferito all’autorità giudiziaria penale.
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile e gli atti connessi davanti al TAR Lazio, chiedendo anche il risarcimento del danno. Con memoria del 5 ottobre 2025 ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, rappresentando la cessazione della materia del contendere: aveva ottenuto l’autorizzazione a partecipare agli allenamenti e agli incontri di una diversa squadra che gli aveva offerto un ingaggio. In subordine ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla distinzione tra le esigenze cautelari e l’interesse all’annullamento. Le sopravvenienze giuridiche del 3 ottobre 2023, osserva il Collegio, hanno fatto venir meno le sole esigenze cautelari, come confermato dalla rinuncia alla relativa domanda di tutela formalizzata dal ricorrente in pari data. Non è caduto, invece, l’interesse a ottenere l’annullamento del provvedimento di daspo in sé e per sé.
Su questa base il TAR esclude di poter dare atto della cessazione della materia del contendere. Il gravame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a motivo dello spirare dell’efficacia restrittiva dell’atto durante il tempo occorrente per la celebrazione del processo. Il percorso argomentativo separa dunque l’effetto caducatorio delle misure provvisorie dal permanere dell’interesse sostanziale, che qui è venuto meno solo per il decorso del termine di efficacia del provvedimento.
Il Collegio ritiene nondimeno di porre le spese di lite a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. La statuizione si giustifica per la presenza di profili di palese infondatezza del ricorso. Da un lato, il ricorrente ha infierito ripetutamente, anche dopo l’espulsione dal campo, su un calciatore avversario nel corso di una pubblica manifestazione sportiva, dando prova di inusuale brutalità. Dall’altro, la misura applicata, peraltro nella misura minima prevista dalla legge, ha natura preventiva e non sanzionatoria e si fonda su un giudizio di pericolosità sociale.
Le circostanze poste a fondamento del gravame risultano, per il Tribunale, o inconferenti o successive. Sono inconferenti la resipiscenza e la presenza di procedimenti punitivi in sede penale o sportiva; è successiva la proposta di ingaggio per un’altra squadra. Tali elementi non sono quindi in grado di inficiare la legittimità delle valutazioni operate dall’amministrazione. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.