Daspo sportivo e prova indiziaria nel giudizio prognostico di pericolosità (C.G.A.R.S. n. 333 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, introdotto dall’art. 6 della legge n. 401/1989, è misura di prevenzione amministrativa a carattere discrezionale, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, adottabile quando la condotta risulti concretamente idonea a porre in pericolo tali valori. L’accertamento dei fatti, a prescindere dal loro rilievo penale, è funzionale a un giudizio prognostico negativo formulato secondo il criterio del “più probabile che non”, che rinvia alla valutazione della prova indiziaria secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La riferibilità soggettiva della condotta all’interessato può essere desunta da indizi convergenti e non esige la formale titolarità della carica organizzativa, rilevando il ruolo di fatto assunto. La gravità dei fatti contestati giustifica la durata della misura.

Il Fatto

L’appellante riceveva dal Questore una nota di avvio del procedimento volto all’irrogazione del divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive. Si contestava che, nell’ambito di una gara automobilistica, fosse stato istituito un trofeo intitolato a uno pseudonimo indicante un esponente dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, condannato per associazione mafiosa e assassinato nel 2003. L’interessato otteneva parziale ostensione degli atti e presentava memoria, ma il Questore disponeva il divieto per anni quattro su tutto il territorio nazionale, con riferimento ai luoghi delle competizioni motoristiche e a quelli di sosta, transito o trasporto dei partecipanti e degli spettatori.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso con sentenza non notificata. L’appellante deduceva la violazione delle garanzie procedimentali, la carenza istruttoria, il travisamento dei fatti, l’insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e il difetto di motivazione sulla durata della misura.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. richiama la qualificazione consolidata del daspo come misura di prevenzione amministrativa, espressione di elevata discrezionalità, e ribadisce che il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione amministrativa ma ne verifica la logicità e la coerenza istruttoria.

Il Collegio ricostruisce il criterio di accertamento: i fatti, anche privi di rilievo penale, alimentano il giudizio prognostico secondo la logica del “più probabile che non”. Il richiamo alla Cass. pen., Sez. I, n. 28592 del 2021 definisce l’indizio come fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto, secondo lo schema del sillogismo giudiziario; l’ambiguità dei singoli indizi si supera applicando la regola dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Sul piano oggettivo la Corte valorizza la pubblicizzazione del premio sul sito ufficiale della manifestazione, con link e regolamento, la pagina rimossa solo dopo l’insorgere della polemica, la prevista consegna nel contesto della premiazione ufficiale e l’intervento dei Carabinieri. Tali elementi, uniti alla massiccia partecipazione di pubblico, sorreggono la valutazione di pericolosità.

Sul piano soggettivo il Collegio ritiene irrilevante la dismissione della carica sociale: l’interessato, pur non organizzatore formale, ha svolto il ruolo di interlocutore con i Carabinieri e con la stampa, qualificandosi come organizzatore. Assume rilievo anche la condotta degli organizzatori, che hanno negato la presenza del trofeo nonostante la pubblicizzazione, in contrasto con i canoni di condanna della cultura dell’omertà.

Quanto alla mancata esibizione della nota dei Carabinieri, la Corte la reputa indifferente a fronte di una motivazione che ha già specificamente vagliato le osservazioni difensive. La gravità dei fatti giustifica la durata quadriennale del divieto. L’appello è quindi infondato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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