Credito del subappaltatore e prededuzione: esclusa la strumentalità diretta (Cass. civ. Sez. I n. 12477 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. presuppone una correlazione diretta fra il credito e gli scopi della procedura concorsuale, non essendo sufficiente la generica strumentalità dell’attività da cui il credito deriva. Il credito del subappaltatore per ribaltamento dei costi, sorto oltre due anni prima della dichiarazione di insolvenza, non è pertanto prededucibile. La cristallizzazione della situazione debitoria al momento dell’esclusione del socio dalla compagine consortile circoscrive temporalmente la responsabilità solidale ai soli crediti maturati nel periodo di permanenza. L’art. 118 d. lgs. 163/2006 non si applica quando il contratto di appalto si è sciolto per fallimento dell’appaltatore, dovendo il subappaltatore essere collocato come creditore concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum.

Il Fatto

La società consortile esecutrice dei lavori appaltati aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società, per oltre undici milioni di euro a titolo di ribaltamento dei costi dell’appalto, con richiesta di collocazione in prededuzione.

Il giudice delegato aveva ammesso parzialmente il credito, escludendo la prededuzione. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione, aveva confermato l’esclusione, ritenendo che la vicenda societaria avesse cristallizzato la situazione debitoria e che la procedura non avesse provato il maggior credito. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi alla prededuzione, respingendo il ricorso. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: l’art. 2710 cod. civ. non opera nei confronti del curatore, che agisce in funzione di gestione del patrimonio e non come successore del fallito.

Anche il terzo motivo è inammissibile: il Tribunale non ha negato in assoluto la responsabilità solidale dei soci consorziati, ma l’ha circoscritta ai crediti sorti nel periodo di permanenza nella compagine. Il ricorso non si confronta con questa ratio decidendi e difetta di autosufficienza.

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono il primo inammissibile e il secondo infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 42093 del 2021: la funzionalità che giustifica la prededuzione costituisce clausola generale, ma richiede che la prestazione sia direttamente strumentale agli scopi della procedura. La prededuzione non può essere riconosciuta per attività anteriori all’avvio della stessa e non collegabili ai suoi scopi.

Quanto all’art. 118 d. lgs. 163/2006, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5685 del 2020: in caso di fallimento dell’appaltatore il subappaltatore è creditore concorsuale come gli altri, senza prededuzione. Il quinto motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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