Derogabilità al ribasso del minimo indennitario nella equa riparazione per durata del fallimento (Cass. civ. Sez. 2 n. 12070 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inciso “di regola”, contenuto nell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, non configura i limiti minimo e massimo della forbice indennitaria come parametri inderogabili, ma attribuisce al giudice di merito il potere di discostarsene, anche in diminuzione al di sotto della soglia di € 400,00, purché la deroga sia sostenuta da una motivazione rigorosa, aderente alle peculiarità del caso concreto e tale da non rendere l’indennizzo meramente simbolico o manifestamente inadeguato. Nelle procedure concorsuali, l’intervenuto pagamento di gran parte del credito da parte del Fondo di Garanzia INPS entro il tempo ragionevole, attenuando la penosità dell’attesa, costituisce circostanza idonea a giustificare la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore al minimo legale. Tale interpretazione non contrasta con gli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost. Le spese processuali liquidate a favore della parte assistita dall’Avvocatura dello Stato non vanno incrementate del rimborso delle spese generali, riconoscibile, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.M. n. 55/2014, solo in favore degli avvocati del libero foro.
Il Fatto
Un lavoratore, creditore di una società poi fallita, aveva agito dinanzi alla Corte d’Appello per il riconoscimento dell’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale. Il Consigliere delegato aveva riconosciuto l’indennizzo annuo in € 500,00, riducendolo però del 50% in considerazione del fatto che il Fondo di Garanzia INPS aveva già provveduto a pagare circa metà del credito privilegiato in un breve lasso di tempo, attenuando così il pregiudizio subito dal creditore. L’opposizione al decreto, fondata sull’assunto che la riduzione al di sotto del minimo di € 400,00 fosse consentita solo nei casi tassativi di cui all’art. 2-bis, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 89/2001, era stata respinta dalla Corte d’Appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel dichiarare infondato il primo motivo di ricorso, ha escluso che il minimo edittale di € 400,00 costituisca un limite invalicabile. Il riferimento alle parole “di regola”, contenute nell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, è stato interpretato come espressione della discrezionalità del giudice, il quale può discostarsi dai parametri predeterminati, anche in senso riduttivo, a condizione di rendere una motivazione adeguata alle particolarità della fattispecie.
Tale potere derogatorio trova un fondamento sistematico nelle disposizioni che, come l’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, mirano a garantire una correlazione effettiva tra il pregiudizio sofferto e l’entità dell’indennizzo. La previsione di una riduzione sotto il minimo consente di evitare sovracompensazioni nelle ipotesi in cui, pur non integrandosi i presupposti per l’irrisorietà della pretesa, situazioni sopravvenute nel corso del procedimento abbiano sensibilmente ridotto la pretesa iniziale e, con essa, il disagio del creditore.
Con specifico riguardo alle procedure concorsuali, la Corte ha valorizzato la peculiarità per cui la soddisfazione del creditore avviene attraverso i piani di riparto. In tale contesto, l’intervento del Fondo di Garanzia INPS entro il tempo ragionevole, soddisfacendo gran parte del credito di lavoro, giustifica la riduzione dell’indennizzo annuo sotto la soglia minima, come già affermato in precedenti conformi Cass. n. 18812/2025 e Cass. n. 22347/2023. La deroga, tuttavia, non deve mai risultare in un importo irragionevole o meramente simbolico, dovendosi garantire comunque un serio ristoro per la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.
Accolto, invece, il secondo motivo di ricorso. La Corte ha ribadito che, nella liquidazione delle spese a favore dell’Avvocatura dello Stato, non è dovuto il rimborso forfettario delle spese generali, riconoscibile solo per il patrocinio del libero foro, difformemente da quanto operato dalla corte territoriale. All’accoglimento del motivo è conseguita la cassazione del provvedimento impugnato limitatamente al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese generali, sostituita dal riferimento all’obbligo di rimborso delle sole spese prenotate a debito.
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Nota della Redazione
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