Responsabilità contabile del delegato di società in house per peculato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 306 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che riveste la carica di amministratore unico e poi di consigliere delegato di una società in house della Regione è legato all’ente da un rapporto di servizio che lo pone nella disponibilità di fondi pubblici e lo assoggetta alla giurisdizione contabile. La condotta di chi si appropria di tali somme mediante artifici contabili, dirottandole su di un conto personale, integra peculato e danno erariale imputabile a titolo di dolo intenzionale, con conseguente obbligo di risarcimento integrale. L’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio contabile è inammissibile quando sia notificato alla sola Procura contabile e non anche al convenuto, in violazione del contraddittorio.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura Regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio l’ex amministratore unico e successivamente consigliere delegato di una società in house della Regione Campania, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 100.000,00 in favore dell’ente. La pretesa scaturiva da una segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalle indagini di polizia giudiziaria, che avevano ricostruito l’appropriazione di fondi societari per complessivi euro 80.000,00.
Secondo l’accusa contabile, il convenuto, disponendo delle credenziali per operare sul conto corrente societario, aveva aggiunto ad alcune parcelle mensili la dicitura “Costituzione Fondo Cassa Emergenze”, dirottando gli importi sul proprio conto e destinandoli a esigenze personali. Al danno da appropriazione si aggiungeva quello da indebita erogazione stipendiale, per il solo parziale adempimento delle prestazioni. Il convenuto non si costituiva; la società chiedeva di intervenire ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della società. L’atto era stato notificato alla sola Procura contabile e non al convenuto, con violazione del contraddittorio e del disposto dell’art. 85 c.g.c. L’intervento si sostanziava, del resto, nella mera adesione alle tesi attoree.
Nel merito, la domanda è accolta integralmente. La Corte ravvisa anzitutto il rapporto di servizio: il convenuto ha rivestito la carica di amministratore unico e poi di consigliere delegato della società in house regionale, soggetta alla giurisdizione contabile, ed era nella disponibilità di fondi pubblici. Sussiste il nesso di occasionalità necessaria tra la funzione espletata e le condotte illecite.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il possesso qualificato della ragione d’ufficio non è solo quello rientrante nella competenza funzionale specifica, ma anche quello che consente al soggetto di inserirsi nella disponibilità o nel maneggio di cose o denaro della pubblica amministrazione (Cass. nn. 14825/14 e 9660/15).
Nel periodo considerato il convenuto ha fraudolentemente trattenuto per sé somme di denaro, sottraendole alle casse sociali e dirottandole sul proprio conto per fini personali. La condotta, caratterizzata dalla strumentalizzazione dell’impiego di matrice pubblica, è sussumibile nell’art. 314 cod. pen. e integra grave violazione dei doveri di legalità, lealtà e fedeltà.
Quanto all’elemento soggettivo, il danno è ascritto a titolo di dolo intenzionale: il convenuto ha agito con la precisa volontà di realizzare l’evento illecito e con la consapevolezza di violare i propri obblighi, mediante falsificazioni e inganni. Il pregiudizio è pari a euro 80.000,00, oltre al nocumento da indebita erogazione stipendiale, equitativamente determinato in euro 20.000,00. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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