Decadenza ope legis dalle agevolazioni energivori e natura dichiarativa dell’atto CSEA (Cons. Stato n. 1246 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalle agevolazioni tariffarie per le imprese a forte consumo di energia elettrica opera ope legis per il mero superamento del termine di regolarizzazione della contribuzione agli oneri di sistema. L’atto con cui la CSEA comunica l’esclusione ha natura meramente ricognitiva dell’effetto automatico già maturato e non costituisce esercizio di potestà sanzionatoria. Il termine ulteriore di sessanta giorni previsto dall’Allegato A, lett. b), della delibera n. 285/2018/R/eel, come integrata dalla delibera n. 479/2021/R/eel, non configura una sanzione sproporzionata, ma una misura di mitigazione rispetto alla scadenza del termine ordinario. La previsione regolatoria è proporzionata e risponde all’esigenza di garantire certezza nella gestione degli oneri generali di sistema, posti a carico della collettività.

Il Fatto

La società appellante, impresa a forte consumo di energia elettrica, era stata esclusa per l’anno 2023 dal meccanismo agevolativo che riduce la componente degli oneri generali di sistema. La CSEA, con PEC dell’11 marzo 2024, aveva comunicato l’esclusione per mancata regolarizzazione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92. La società aveva corrisposto quanto dovuto solo il giorno successivo.

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1921/2025, aveva respinto il ricorso, qualificando la comunicazione come atto ricognitivo di una decadenza già maturata. La società aveva proposto appello, deducendo il travisamento dei fatti, l’omessa pronuncia sulla natura sanzionatoria della decadenza e il difetto di attribuzione in capo ad ARERA e CSEA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, aventi ad oggetto la natura giuridica del provvedimento dell’11 marzo 2024, e li ritiene infondati. La previsione dell’Allegato A, lett. b), della delibera n. 285/2018/R/eel stabilisce che il mancato versamento, anche di una sola rata in acconto, e la mancata regolarizzazione entro sessanta giorni dalla contestazione comportano l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni già godute. Ne deriva che la decadenza opera ope legis per il solo superamento del termine legale.

La PEC di CSEA è dunque meramente ricognitiva dell’effetto automatico derivante dal mancato pagamento, pur più volte sollecitato. La società era stata resa edotta delle conseguenze sin dalla PEC del 27 gennaio 2023 e da quella del 10 gennaio 2024, che fissava al 10 marzo 2024 il termine ultimo per il pagamento. Il versamento è intervenuto il 12 marzo 2024, oltre il termine e al sessantunesimo giorno dalla contestazione. Il Collegio ritiene non verosimile e comunque indimostrato il dedotto malfunzionamento dei sistemi di pagamento.

Quanto alla pretesa natura sanzionatoria, la Corte esclude che la decadenza integri una sanzione. La sua ratio risiede nell’esigenza di assicurare che l’iscrizione all’elenco degli energivori avvenga in tempi certi, così da consentire la quantificazione degli oneri generali gravanti sulla collettività. Il termine di sessanta giorni costituisce una sorta di termine di grazia, che l’Autorità ha concesso alle imprese tardive. La previsione è pertanto proporzionata e coerente con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La Corte richiama, condividendole, le argomentazioni di TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 12 ottobre 2022, n. 2245, secondo cui le previsioni contestate hanno un ragionevole effetto deterrente rispetto a comportamenti negligenti che impattano sul sistema. Quanto al dedotto difetto di attribuzione, il Collegio osserva che il D.M. 21 dicembre 2017 demanda all’Autorità la definizione delle tempistiche e delle modalità di accesso alle agevolazioni; tale potere include necessariamente la previsione delle conseguenze dell’inosservanza. La gestione dell’elenco e i relativi controlli spettano alla CSEA. La svista del primo Giudice, che ha richiamato l’art. 8 della delibera n. 921/2017/R/eel anziché l’Allegato A della delibera n. 285/2018, non inficia il ragionamento, poiché in entrambi i casi la conseguenza è la decadenza ope legis. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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