Decadenza ope legis dalle agevolazioni energivori per tardiva regolarizzazione della contribuzione (Cons. Stato n. 1245 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalle agevolazioni tariffarie per le imprese a forte consumo di energia elettrica opera ope legis per il solo superamento del termine di regolarizzazione della contribuzione agli oneri di sistema. L’atto con cui la Cassa accerta l’inadempimento ha natura meramente ricognitiva e non sanzionatoria, sicché non è soggetto ai principi di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative. Il termine ulteriore di sessanta giorni previsto dalla disciplina regolatoria costituisce un termine di grazia che rafforza, non comprime, la proporzionalità della misura. Il mantenimento del beneficio dipende dalla regolarità contabile dell’impresa, poiché il costo dell’agevolazione grava sulla generalità dei consumatori.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa a forte consumo di energia elettrica, agiva davanti al TAR Lombardia avverso la comunicazione con cui la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali le aveva comunicato l’esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno 2023, per non avere regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92. Impugnava altresì le delibere dell’Autorità di regolazione che prevedono la decadenza automatica in caso di mancato versamento anche di una sola rata in acconto e di mancata regolarizzazione entro sessanta giorni dalla contestazione.
Il TAR rigettava il ricorso. La società proponeva appello, lamentando il travisamento dei fatti, la qualificazione sanzionatoria della decadenza, la sproporzione della previsione e il difetto di attribuzione in capo all’Autorità e alla Cassa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’Allegato A, lett. b), della delibera n. 285/2018/R/eel, come integrata dalla delibera n. 479/2021/R/eel. La previsione stabilisce che il mancato versamento, anche di una sola rata in acconto, e la mancata regolarizzazione entro sessanta giorni dalla contestazione comportano l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni già godute, con obbligo di restituzione e mancato inserimento negli elenchi successivi. Da qui la conclusione che la decadenza si produce per il solo decorso del tempo, senza che assumano rilievo le ragioni dell’inadempimento.
La comunicazione impugnata è dunque meramente ricognitiva di un effetto già maturato. La società era stata resa edotta delle conseguenze dalla PEC del 21 giugno 2023 e dalla PEC del 10 gennaio 2024, che fissava il termine di pagamento al 10 marzo 2024. Il versamento intervenne solo il 12 marzo 2024: la decadenza, al momento della comunicazione, era già irrimediabilmente maturata. Il dedotto malfunzionamento dei sistemi di pagamento è ritenuto non verosimile e comunque indimostrato.
Quanto alla asserita natura sanzionatoria, la Corte esclude che la previsione integri una sanzione. Il termine di sessanta giorni opera come termine di grazia concesso alle imprese tardive, in funzione di mitigazione rispetto alla scadenza del termine ordinario. La ratio è garantire tempistiche certe nella quantificazione degli oneri generali di sistema, che l’agevolazione finanzia, e tutelare il buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Richiamando TAR Lombardia, Sez. I, n. 2245 del 12 ottobre 2022, il Collegio sottolinea l’effetto deterrente rispetto a comportamenti negligenti che ricadrebbero sul sistema e sulle imprese diligenti.
La censura di indeterminatezza è respinta: ammettere la procrastinazione del pagamento senza limiti temporali renderebbe indeterminata non la pretesa sanzione, ma la stessa azione amministrativa, con rischio di disparità rispetto alle imprese adempienti. La Corte ribadisce che i costi del meccanismo sono sopportati dai consumatori non energivori, attraverso una componente tariffaria aggiuntiva.
Sul difetto di attribuzione, il Collegio qualifica come mera svista del primo Giudice il richiamo all’art. 8 della delibera n. 921/2017/R/eel in luogo dell’Allegato A della delibera n. 285/2018, poiché in entrambi i casi la conseguenza è la decadenza ope legis. Il D.M. 21 dicembre 2017, all’art. 6, comma 4, demanda all’Autorità la definizione di tempistiche e modalità di accesso e alla Cassa la gestione dell’elenco, con i connessi controlli. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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