Titoli di efficienza energetica: la vita tecnica segue la categoria CIV-T (Cons. Stato n. 1240 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le categorie omogenee di intervento della Tabella 2 delle Linee guida EEN 9/11 costituiscono un riferimento generale per la determinazione del valore della vita utile e del coefficiente di durabilità, non un’indicazione meramente tendenziale. L’intervento riconducibile a una categoria omogenea assume sempre il valore T e il coefficiente tau a essa associati, perché una diversa lettura rimetterebbe alla discrezionalità del proponente i presupposti dell’incentivazione. Lo scostamento è ammesso solo in casi particolari, ossia quando l’intervento non sia riconducibile ad alcuna categoria ovvero a più categorie, e deve essere motivato, documentato e valutato con criterio prudenziale. Il criterio di classificazione è il settore di intervento e la natura delle utenze finali, non la dimensione o la struttura dell’impianto. Il GSE non è tenuto a confutare analiticamente le osservazioni del proponente quando lo scostamento emerge dal dato letterale della disciplina.

Il Fatto

Una società, dante causa dell’odierna appellante, presentava al GSE una Proposta di Progetto e Programma di Misura per l’installazione di una pompa di calore geotermica acqua/acqua destinata alla produzione di calore per la rete di teleriscaldamento di un complesso residenziale. Con preavviso di rigetto il Gestore rilevava due profili di non conformità, tra cui l’indicazione di una vita tecnica pari a venti anni in luogo dei quindici previsti per la categoria CIV-T. A seguito delle osservazioni della proponente, il GSE accoglieva parzialmente la proposta, correggendo la vita utile in quindici anni.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la riconducibilità dell’intervento alla categoria IND-T, cui è associata una vita utile di venti anni, e proponendo motivi aggiunti sull’illegittimità sopravvenuta. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Sul capo relativo ai motivi aggiunti non proposto appello si è formato il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’intervento sulla base della Tabella 2 delle Linee guida. La proposta riguarda una pompa di calore a servizio di una rete di teleriscaldamento condominiale, con circa 2.500 utenze tra residenziali, scolastiche, bancarie e commerciali. Il settore di intervento è quindi residenziale-terziario e non industriale. Ne consegue l’inquadramento nella categoria CIV-T, non nella IND-T, riservata ai processi industriali.

La Corte esclude che assumano rilievo la dimensione dell’impianto o l’estensione dell’utenza servita. L’art. 7.2 delle Linee guida individua quali criteri di classificazione il settore di intervento, la forma di energia risparmiata, il servizio energetico reso e la vita utile assegnata. La categoria IND-T non contempla interventi residenziali “assimilabili” agli industriali. Non pertinenti sono i richiami alla normativa fiscale sulle accise, alla risoluzione n. 2/D dell’Agenzia delle Dogane e all’autorizzazione unica, materie estranee ai titoli di efficienza energetica, né la nota 2 della Tabella A, riferita ai soli interventi rendicontati con scheda standardizzata.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ritiene che il Gestore abbia soddisfatto il proprio onere sul semplice rilievo dello scostamento tra categoria e vita utile indicata, senza obbligo di confutazione analitica delle osservazioni, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 8521 del 2025 e da sez. V, n. 3724 del 2025. Il giudice di primo grado, poi, non ha integrato la motivazione, ma solo confermato la legittimità dell’atto. L’indicazione di un parametro difforme rende vincolato il contenuto del provvedimento.

Il secondo motivo è respinto sul rilievo che l’espressione “riferimento generale” dell’art. 7.3 delle Linee guida non equivale a indicazione liberamente derogabile. Gli scostamenti sono ammessi solo in casi particolari, non ravvisabili quando l’intervento rientra esattamente in una categoria. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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