Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta docente e nomina del commissario (TAR Calabria n. 1197 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, unito al perdurante inadempimento dell’amministrazione, integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001. La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione a mettere a disposizione la somma complessiva di € 1.500,00, condizionatamente all’effettivo servizio della docente negli anni scolastici indicati o in quelli successivi, e al pagamento di € 2.962,99 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali.
La sentenza è stata notificata al Ministero e l’adempimento è stato sollecitato tramite posta elettronica certificata. Il provvedimento è passato in giudicato. Il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito. Decorso il termine di moratoria senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza è stata regolarmente notificata e che l’adempimento è stato sollecitato con PEC completa di codice fiscale e annualità. Il provvedimento è passato in giudicato, come attestato. L’amministrazione non si è costituita e non ha contestato alcunché.
Il dato decisivo è il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. A fronte del perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il Tribunale ritiene integrato il presupposto dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso merita dunque accoglimento.
Il giudice ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione, a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvederà, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul regime delle spese dell’attività commissariale il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. I compensi e le spese restano quindi a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.