Decadenza alloggio ERP: cessione a terzi non giustificata dall’accorpamento (Cons. Stato n. 4364 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per cessione a terzi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12 del 1999, il provvedimento dell’amministrazione è viziato da carenza motivazionale quando si limiti a contestare l’accorpamento materiale e catastale dell’alloggio con altra unità abitativa occupata da un familiare, senza chiarire in che termini si sia realizzata la perdita di disponibilità dell’immobile da parte dell’assegnatario. La decadenza presuppone l’accertamento di un’effettiva dismissione, in tutto o in parte, a beneficio di terzi, e non può fondarsi su un mero accorpamento, tanto più se l’assegnatario continui a occupare l’immobile con il proprio nucleo familiare. Il sindacato sulla motivazione resta estrinseco quanto alla valutazione dei presupposti, ma investe la comprensibilità del percorso logico che collega i fatti accertati alla fattispecie di legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto da Roma Capitale l’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP. L’amministrazione disponeva poi la decadenza per ritenuta violazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), l.r. n. 12 del 1999, sul presupposto che l’unità immobiliare utilizzata, fusa con altra, fosse stata ceduta a terzi, individuati nel figlio dell’assegnatario, titolare di autonomo nucleo familiare. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione della norma, l’insufficienza della motivazione, l’omessa valutazione delle controdeduzioni e l’incompetenza del dirigente.

Il TAR respingeva il ricorso, reputando la motivazione adeguata e la decadenza vincolata. Proponeva appello il ricorrente, censurando l’omessa pronuncia su alcuni motivi, l’errore nella qualificazione della fusione degli alloggi come cessione e l’incompetenza dell’autore dell’atto. Roma Capitale resisteva chiedendone la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto il motivo sull’incompetenza, che considera prioritario in quanto attinente alla sussistenza stessa del potere. Il motivo è infondato. In forza del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali, di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, la decadenza dall’assegnazione ERP costituisce attività di gestione, rientrante nelle attribuzioni del dirigente del competente ufficio, senza necessità di deleghe ad hoc.

Riguardo al contraddittorio procedimentale, la Corte esclude la violazione: l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento e l’interessato aveva prodotto una nota di contestazione, di cui il provvedimento dà conto. Ciò basta ai fini del rispetto dell’obbligo procedimentale, non occorrendo un’analitica confutazione di ogni argomento, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 4417 del 2025.

È invece fondata la doglianza sul difetto motivazionale. La Corte ricostruisce la vicenda: l’alloggio era stato assegnato in regolarizzazione nel 2006; sull’appartamento del figlio, la cui istanza era stata respinta, intervenivano un accorpamento materiale e una fusione catastale. Il provvedimento di decadenza contestava però la sola cessione a terzi ex art. 13, comma 1, lett. a), limitandosi a dar conto dell’accorpamento e della presenza del figlio nell’immobile.

La Corte rileva che l’assegnatario era presente e occupante l’immobile e che nulla veniva precisato, sul piano materiale, in ordine a un’eventuale dismissione, totale o parziale, a beneficio di terzi, cioè a un’effettiva perdita di disponibilità dell’appartamento. L’amministrazione neppure motivava in modo argomentato la riconduzione della fattispecie riscontrata alla “cessione” di legge. Il generico richiamo all’art. 11, comma 2, l.r. n. 12 del 1999 resta privo di sviluppo.

Ne consegue la sussistenza del vizio di insufficiente e non chiara motivazione. L’appello è parzialmente accolto e, in riforma della sentenza, il provvedimento è annullato, con integrale compensazione delle spese del doppio grado in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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