Scatti stipendiali al personale in quiescenza a domanda per TFS (TAR Calabria n. 1678 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, ai fini del calcolo della base pensionabile e della indennità di buonuscita, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Il diritto sorge al possesso del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non comporta alcuna decadenza, costituendo un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. Sulla riliquidazione dell’indennità spettano i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio a domanda dopo aver maturato almeno 35 anni di servizio utile e compiuto 55 anni di età. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, ha omesso di includere nella base di calcolo i sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.

Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto al beneficio, la rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento, oltre accessori. L’INPS, costituitasi, ha eccepito l’infondatezza della pretesa, assumendo che il beneficio spetterebbe solo a chi cessi per età, inabilità o decesso, e ha dedotto la prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto i sei scatti a tutto il personale delle forze di polizia anche in caso di collocamento in congedo a domanda (Cons. Stato, Sez. II, n. 3492 del 2024; n. 10004 del 2023). L’art. 6-bis, comma 2, subordina il beneficio al compimento dei 55 anni e dei 35 anni di servizio utile, senza distinguere in base alla causa della cessazione.

Il percorso argomentativo muove dall’abrogazione delle disposizioni che per prime avevano introdotto l’istituto: l’art. 13 l. n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, l. n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987. Quest’ultima norma limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il Codice dell’ordinamento militare, abrogando la norma che l’aveva sostituita, ne ha determinato l’abrogazione, escludendosi la reviviscenza, istituto di carattere eccezionale. Ne consegue che l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, il richiamato art. 6-bis.

Quanto al requisito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento civile e militare con qualifiche equiparate, come si ricava dal rinvio all’art. 16 l. n. 121/1981 e al d.P.R. n. 150/1987. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Nel caso concreto il possesso dei requisiti risulta provato documentalmente e non contestato. Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e non condiziona il diritto (Cons. Stato n. 3311 del 2024; n. 3919 del 2023). Quanto alla prescrizione, l’INPS non ha indicato la data di liquidazione del trattamento, né risulta decorso il termine quinquennale tra la diffida e la notifica del ricorso.

Sugli accessori il Tribunale riconosce i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, escludendo la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il ricorso è accolto, con rideterminazione dell’indennità e condanna dell’INPS alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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