Decadenza dell’assegnatario ERP e posizione dei conviventi: requisito non automatico (TAR Lombardia n. 2532 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di accesso ai servizi abitativi pubblici consistente nel non aver ceduto l’alloggio precedentemente assegnato, previsto dall’art. 7, comma 1, lett. h), del regolamento regionale n. 4/2017, è riferibile all’assegnatario che ha posto in essere la cessione, non automaticamente a tutti i componenti del nucleo familiare. Il comma 2 della medesima disposizione, nel richiedere il possesso del requisito anche da parte degli altri componenti del nucleo, non consente all’amministrazione di far discendere la carenza del requisito dalla sola intervenuta decadenza dell’assegnatario. Il componente del nucleo può essere ritenuto privo del requisito solo ove l’amministrazione accerti concreti elementi che palesino una sua specifica responsabilità nella cessione. L’interpretazione automatica contrasta con la lettera della norma regionale, che sanziona il solo soggetto autore della cessione, e con gli obblighi posti specificamente a carico dell’assegnatario.
Il Fatto
Il Comune di Milano, con provvedimento del 26.9.2023, ha rigettato il ricorso amministrativo e disposto la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2017. Il motivo della cancellazione risiedeva nella ritenuta mancanza del requisito di cui all’art. 7, comma 1, lett. h): il non aver ceduto l’alloggio assegnato o sue pertinenze in locazione.
La ricorrente era componente del nucleo familiare della madre, assegnataria di un alloggio ERP, nei cui confronti era stato adottato nel 2018 un decreto di decadenza per avere ceduto parzialmente l’uso dell’immobile a persone terze estranee al nucleo. Da qui l’impugnazione davanti al giudice amministrativo, con censure di violazione della norma regionale e di difetto di motivazione. Il giudice, in via cautelare, aveva sospeso il provvedimento e ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale dell’ambito soggettivo del requisito previsto dall’art. 7 del regolamento regionale n. 4/2017. La difesa dell’amministrazione sosteneva che, a seguito della decadenza per cessione dell’alloggio, il requisito dovesse ritenersi carente non solo in capo all’assegnatario, ma automaticamente anche nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare.
Il Tribunale non condivide questa lettura. Il comma 2 della disposizione richiede sì che i requisiti siano posseduti dal richiedente e, per talune lettere tra cui la h), anche dagli altri componenti del nucleo, ma ciò non autorizza a trasferire in via automatica la responsabilità della cessione dall’autore della condotta ai conviventi. La norma regionale, osserva il Collegio, sanziona il solo soggetto che ha ceduto l’immobile assegnato.
Il componente del nucleo può dunque ritenersi privo del requisito solo se l’amministrazione accerta concreti elementi che evidenzino una sua specifica responsabilità nella cessione. In difetto, l’unico soggetto responsabile resta l’assegnatario, gravato degli obblighi posti a suo specifico carico dalla legge e dal regolamento regionale, tra cui quello di regolarizzare la presenza nell’alloggio di soggetti estranei al nucleo domandando all’ente gestore la relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del reg. reg. 1/2004 e dell’art. 17 del reg. reg. 4/2017.
Nel caso concreto, il decreto di decadenza era stato adottato nel 2018 ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), del regolamento regionale n. 1/2004 nei confronti della madre, per avere ceduto parzialmente l’uso dell’alloggio a terzi. A fronte di tale accertamento, e in mancanza di elementi che dimostrassero una responsabilità della ricorrente, non può affermarsi la carenza del requisito.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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