Co-progettazione terzo settore, Onlus e regime transitorio RUNTS (TAR Lombardia n. 2533 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di co-programmazione e co-progettazione disciplinate dagli artt. 55 e 56 d.lgs. n. 117/2017 costituiscono un modello di amministrazione condivisa alternativo all’appalto e alla concessione, estraneo al campo di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 per espressa previsione dell’art. 6 del medesimo codice. In tale modello non trovano applicazione letterale gli istituti del codice dei contratti pubblici, ma restano fermi i principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione di cui alla legge n. 241/1990. Le Onlus iscritte all’anagrafe di settore, nelle more dell’autorizzazione europea di cui all’art. 101, comma 10, d.lgs. n. 117/2017, non sono soggette all’obbligo di iscrizione al RUNTS e conservano la qualifica di enti del terzo settore.
Il Fatto
Il Comune di Milano, con deliberazione di Giunta, approvava l’atto di indirizzo per la gestione della struttura di accoglienza denominata “Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci”, optando per il modello della co-programmazione e della co-progettazione previsto dal codice del terzo settore. Pubblicava quindi un avviso di istruttoria pubblica per individuare i soggetti disponibili alla co-gestione, nell’ambito di un finanziamento PNRR.
Due raggruppamenti presentavano domanda. L’ATI facente capo a Medihospes otteneva 82,00 punti, superando i 79,4 dell’ATI con capogruppo la cooperativa ricorrente. Quest’ultima impugnava la determinazione dirigenziale di approvazione dei verbali, proponendo poi due ricorsi per motivi aggiunti dopo l’ostensione degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina degli artt. 55 e 56 d.lgs. n. 117/2017 e richiama la Corte costituzionale n. 131/2020, che ha qualificato la co-progettazione come attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, Cost. Da ciò deriva l’alternatività del modello rispetto all’appalto e l’inapplicabilità delle norme del codice dei contratti pubblici.
Sul primo motivo, relativo all’asserita esclusione dell’ATI controinteressata per mancata iscrizione al RUNTS di tre Onlus, il TAR rileva che l’art. 34 del d.m. n. 106/2020 subordina l’obbligo di iscrizione al RUNTS per le Onlus all’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art. 101, comma 10, d.lgs. n. 117/2017, non ancora intervenuta. Le note del Ministero del Lavoro e della Città Metropolitana confermano il permanere del regime transitorio. La censura è quindi infondata.
Quanto alla pretesa violazione della segretezza delle offerte, all’apertura in seduta telematica e alla separazione tra offerta tecnica ed economica, il Collegio ribadisce che la procedura non ha carattere rigorosamente competitivo ma collaborativo. Non si applica il principio di separazione, poiché la proposta dell’ETS contiene congiuntamente parte tecnica ed economica, come confermato dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro n. 72/2021. Il PEF riporta una mera stima dei costi e confluirà nel progetto definitivo.
Sui criteri di attribuzione del punteggio, il TAR richiama la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, censurabile solo per errori evidenti o manifesta illogicità, estendendo tale indirizzo alla fattispecie (con rinvio a Cons. Stato, Sez. VII, n. 5789/2024). Le doglianze sulle voci del PEF e sulle figure professionali attengono a un progetto di massima, suscettibile di sviluppo in sede di co-progettazione. Il Collegio ritiene legittima la scelta del modello gestionale, ampia espressione di discrezionalità.
Infine, la fase preliminare di selezione dell’ETS è ritenuta inevitabile e soggetta ai principi dell’art. 12 legge n. 241/1990. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con integrale rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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