Notifica della cartella alla società estinta e successione del debito nei soci (Cons. Stato n. 1297 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, in applicazione analogica dell’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Si determina infatti un fenomeno di tipo successorio per il quale l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, secondo la loro responsabilità pendente societate. La notificazione eseguita presso la sede della società estinta, senza alcuna indicazione dell’estinzione e della successione del debito in capo ai soci, è nulla per difetto del destinatario della pretesa. Il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado quando sul punto esista un giudicato esplicito non impugnato in via incidentale.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale socio di un’azienda agricola, ha impugnato la cartella di pagamento emessa per conto dell’Agea, con la quale era stato richiesto il pagamento di oltre 613.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per più campagne lattiero-casearie, unitamente al ruolo e alla domanda risarcitoria.
Il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso. Il soccombente ha proposto appello; l’Agenzia si è costituita eccependo il ne bis in idem per la definitività di una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa alla medesima cartella, oltre all’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Essa era già stata proposta in primo grado e respinta dal TAR sul presupposto dell’operatività della regola dell’art. 39 c.p.c.. Poiché l’Agenzia non ha impugnato in via incidentale tale statuizione, essa è coperta da giudicato esplicito e non è esaminabile in appello.
Non soccorre il principio dell’Adunanza plenaria n. 4/2018, che consente al giudice d’appello di rilevare d’ufficio la carenza dei presupposti del ricorso di primo grado: quella regola vale in assenza di un giudicato implicito, non quando il punto sia stato espressamente deciso e non devoluto.
Nel merito, il motivo centrale riguarda la nullità della notificazione della cartella, intestata e notificata a una società estinta. Il TAR aveva escluso l’errore nell’individuazione del debitore richiamando l’art. 2267 c.c. e la responsabilità illimitata dei soci di società semplice.
Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile n. 30736/2021, n. 24793/2020, n. 31037/2017, nonché Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013). Estinta la società, opera un fenomeno successorio: il debito si trasferisce ai soci, che ne rispondono secondo il regime della loro responsabilità anteriore. La notificazione è perciò valida se eseguita ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale.
Nel caso concreto l’Agenzia ha notificato l’atto alla società, senza menzionare l’estinzione né la successione, e senza eseguire la notificazione nelle mani di un socio. La notificazione è pertanto nulla. L’accoglimento del motivo comporta l’annullamento della cartella, restando assorbite le ulteriori censure; la domanda risarcitoria è estranea al giudizio per difetto di impugnazione del relativo capo. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2267 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni sociali
- Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause