Revocatoria: credito del fideiussore e scientia damni (Cass. civ. Sez. I n. 8650 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore nei confronti del fideiussore, l’anteriorità del credito, ai fini dell’art. 2901 cod. civ., si valuta al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo, giacché l’azione presuppone la sola esistenza del debito e non la sua concreta esigibilità, essendo esperibile anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o eventuali. Una volta prestata la fideiussione per le future obbligazioni del debitore principale verso la banca, gli atti dispositivi del fideiussore compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore sono soggetti a revoca in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, per l’atto a titolo oneroso, del terzo (scientia damni). In tema di eventus damni, non essendo richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, l’onere di provare l’insussistenza del rischio per ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto che la eccepisca.
Il Fatto
La banca, premesso di avere incorporato la società di credito alle imprese artigiane, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la società conferitaria e i fideiussori delle obbligazioni di una debitrice principale, per sentir accertare la simulazione assoluta o, in via alternativa, la revocatoria dell’atto con cui le persone fisiche avevano conferito il proprio patrimonio immobiliare nella società, a garanzia di un finanziamento.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria e dichiarava inefficace l’atto dispositivo. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame. Le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la banca avesse provato solo l’esistenza della fideiussione, ma non l’erogazione del finanziamento né la quantificazione delle somme inadempiute. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché ripropone doglianze già svolte in appello e si colloca sul piano della confutazione del giudizio di fatto, preclusa in sede di legittimità.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, anche il credito meramente eventuale. Concessa la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura e alla prestazione della garanzia, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento.
La Corte richiama Cass. n. 10522/2020 e Cass. n. 3462/2024, che ha precisato come l’atto costitutivo di una garanzia personale, specie una fideiussione, sia impugnabile con revocatoria ordinaria, risolvendosi in un atto dispositivo, poiché l’azione tutela l’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che aggravi il pericolo della sua insufficienza.
Con il secondo motivo le ricorrenti censuravano la presunta scientia fraudis, il consilium fraudis e l’eventus damni, oltre alla mancata revoca dell’ordinanza che non ammetteva la prova testimoniale. La Corte osserva che non è richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma solo un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (di recente Cass. n. 20232/2023); l’onere di provare l’insussistenza del rischio incombe sul convenuto (Cass. n. 11471/2003, Cass. n. 21492/2011, Cass. n. 1902/2015, Cass. n. 5994/2020).
La doglianza si traduce in una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori non consentita in legittimità, dovendo la Corte controllare solo che il ragionamento probatorio si mantenga entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 7523/2022). Quanto alla prova testimoniale, la censura è generica e non autosufficiente ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non essendo specificato il contenuto degli atti e dei mezzi istruttori. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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