Decadenza da concessione demaniale marittima per assenza di inquinamento accertato (TAR Calabria n. 1455 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di decadenza dalla concessione demaniale marittima per sopravvenute irregolarità ambientali, l’Amministrazione deve accertare il nesso causale tra l’attività del concessionario e l’inquinamento contestato secondo il criterio del più probabile che non, nonché alla stregua di indizi plausibili idonei a fondare la presunzione. I valori di contaminazione vanno confrontati con le tabelle dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 coerenti con l’effettiva destinazione dell’area, sicché l’impiego dei limiti riferiti a siti residenziali per un ambito portuale a vocazione commerciale ed industriale inficia il presupposto dell’art. 47 cod. nav. È illegittima, per carenza di istruttoria e illogicità manifesta, la decadenza adottata senza considerare gli elementi istruttori di segno contrario e la disponibilità del concessionario a eseguire i lavori di bonifica già autorizzati.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area del porto di Vibo Valentia Marina, destinata a cantiere navale. A seguito di un sopralluogo della Capitaneria di Porto, l’Autorità di Sistema Portuale avviava il procedimento di decadenza, contestando irregolarità ambientali e un pregresso infortunio sul lavoro.

La società manifestava la volontà di sanare le irregolarità; l’Amministrazione sospendeva il procedimento e invitava a presentare domanda di concessione suppletiva per realizzare il sistema di smaltimento delle acque reflue. In sede di conferenza di servizi, l’ARPACAL rilevava il superamento dei limiti tabellari per cadmio, piombo e idrocarburi pesanti. La Provincia esprimeva invece parere favorevole, ritenendo più coerenti i valori della colonna B. Il GUP dichiarava il non luogo a procedere per insussistenza del fatto. L’Autorità portuale adottava comunque la decadenza, impugnata innanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi in tema di responsabilità da inquinamento enunciati dal Consiglio di Stato: l’accertamento del nesso causale si basa sul criterio del più probabile che non e richiede indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto e la corrispondenza tra sostanze rinvenute e componenti impiegati. Richiama altresì la giurisprudenza europea sulla nozione di causa come aumento del rischio.

Nel caso concreto, lo stato di inquinamento si fondava sugli esiti delle verifiche ARPACAL, che avevano impiegato i limiti della colonna A della Tabella 1, riferiti a siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Il Collegio ritiene dirimente il rilievo della Provincia: per un’area portuale a destinazione commerciale e industriale sarebbe stato necessario applicare i parametri della colonna B, in forza dei quali non emerge alcun valore anomalo.

La stessa conclusione è raggiunta dal GUP, che ha escluso l’inquinamento ambientale rilevando l’erroneità delle tabelle utilizzate. Inoltre, non risulta adeguatamente provata la riconducibilità dei valori all’attività della società, atteso che i sedimenti costieri possono contenere inquinanti provenienti da altri insediamenti portuali.

Il TAR censura poi l’operato dell’Amministrazione per non aver considerato la disponibilità del concessionario a eseguire i lavori di bonifica, già autorizzati dalla Procura, e per aver trascurato le spiegazioni fornite sull’infortunio, di rilievo marginale nel percorso motivazionale.

Ne deriva una grave carenza di istruttoria e un vizio di illogicità manifesta: il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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