Ammonimento del Questore annullato per carenza di istruttoria sugli atti persecutori (TAR Sicilia n. 2581 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, svolge funzione di prevenzione e dissuasione rispetto ai comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. e non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito. Il provvedimento può fondarsi su un quadro istruttorio di tipo indiziario e probabilistico, purché gli elementi raccolti siano plurimi, gravi, univoci e convergenti. Non è sufficiente la logica del mero sospetto sorretta dalle sole affermazioni del denunciante. L’Autorità di polizia deve dar conto, attraverso l’istruttoria trasfusa nella motivazione, degli approfondimenti compiuti. In difetto, il provvedimento è illegittimo per carenza istruttoria e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore su richiesta della controinteressata, contestando la violazione di norme costituzionali, della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 della legge n. 38/2009. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell’amministrazione e della controinteressata.

Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 135/2023 per difetto del periculum in mora. All’udienza pubblica il difensore rinunciava alla domanda risarcitoria verso la controinteressata; l’Avvocatura eccepiva il difetto di competenza della sezione staccata. La causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di incompetenza, poiché non formulata nei termini dell’art. 47, comma 2, cod. proc. amm., che impone di eccepire la questione nell’atto di costituzione o entro trenta giorni dalla scadenza del termine dell’art. 46, comma 1, cod. proc. amm..

Il primo motivo è infondato. Il richiamo agli artt. 13, 24 e 97 Cost. non tiene conto della riserva di legge attuata dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009; i richiami agli artt. 27 e 28 Cost. sono inconferenti, attenendo l’uno al procedimento penale e l’altro al regime di responsabilità dei funzionari.

Il secondo motivo è fondato. L’ammonimento persegue una funzione avanzata di prevenzione e dissuasione; non esige la piena prova del reato, ma può sorreggersi su un quadro istruttorio di tipo indiziario, idoneo a evidenziare eventi lesivi della riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, dell’integrità della persona, come affermato dal Consiglio di Stato n. 4127/2015 e dal Consiglio di Stato n. 2108/2019.

Nel caso concreto, i fatti contestati — pedinamenti, aggressioni, messaggi denigratori — erano genericamente desunti dalla richiesta della persona offesa, senza i necessari approfondimenti istruttori. Il contesto appariva incentrato sull’educazione della prole e sul regime di affido della figlia, non su impulsi di gelosia. Le dichiarazioni della testimone, prive di coordinate temporali, non assurgono a indizio. L’annotazione di P.G. non presenta i caratteri di univocità, gravità e concordanza richiesti.

Richiamando il principio per cui l’istruttoria deve dar conto di plurimi elementi convergenti e non trasmodare in mero sospetto (Cons. Stato n. 758/2019, n. 4422/2022, n. 1085/2019; TAR Puglia n. 174/2023), il Collegio accoglie la domanda demolitoria e annulla il provvedimento, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Rigetta la domanda risarcitoria verso l’amministrazione per mancanza di prova del danno non eliminato dall’annullamento; prende atto della rinuncia verso la controinteressata. Compensa le spese, salvo rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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