Nessun obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela elettorale (TAR Sicilia n. 2528 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte. Non sussiste pertanto alcun obbligo della P.A. di pronunciarsi su una richiesta volta a ottenere il riesame in via di autotutela di un atto amministrativo, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame. Non è configurabile alcun obbligo di provvedere su richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione. Il precedente giurisprudenziale assume rilievo non vincolante solo se direttamente correlato a uno specifico vizio di legittimità dell’atto ritualmente proposto in sede giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente si è candidata alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della IV Circoscrizione del Comune di Messina, svoltesi il 12 giugno 2022, e non è stata eletta. Il procedimento elettorale è stato definito dal verbale dell’Ufficio elettorale centrale e dalla successiva proclamazione degli eletti, non impugnati dalla ricorrente con il rimedio di cui all’art. 130 c.p.a..
La stessa ha ritenuto che l’esito delle operazioni aritmetiche di ripartizione dei seggi fosse falsato per l’utilizzo di un metodo errato, con prededuzione del seggio riservato al presidente non eletto. Ha inoltre sostenuto che la controvertibilità della legge regionale sarebbe stata fugata solo dalla pronuncia del C.G.A. n. 756/2023. Con istanze dell’11 dicembre 2023 ha chiesto al Comune di Messina e all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali il riesame dei risultati e l’annullamento in autotutela del verbale di proclamazione. Entrambe le amministrazioni hanno riscontrato negativamente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei riscontri e del conseguente obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dai profili di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, concernenti l’irrituale introduzione senza il rispetto delle forme e dei termini dell’art. 130 c.p.a., la mancata indicazione di specifici motivi in violazione dell’art. 40 c.p.a. e la contestuale proposizione di domanda di annullamento incompatibile con quella di accertamento. La manifesta infondatezza consente di decidere nel merito.
La domanda di annullamento delle note con cui le amministrazioni hanno respinto la richiesta di autotutela e correzione del risultato elettorale è infondata. Il verbale di proclamazione risalente al 2022 non è stato ritualmente impugnato con lo specifico rimedio dell’art. 130 c.p.a.. Ad oltre un anno di distanza la ricorrente ha formulato una richiesta di autotutela, sostenendo che la decisione del C.G.A. avrebbe determinato una sorta di illegittimità sopravvenuta del risultato elettorale.
Il Tribunale ritiene erronea la ritenuta portata innovativa della sentenza citata, che richiama espressamente una precedente decisione (C.G.A. n. 1022/2019) anteriore alla competizione elettorale. L’eventuale sussistenza di un precedente giurisprudenziale assume rilevanza non vincolante solo se direttamente correlato a uno specifico vizio di legittimità dell’atto ritualmente proposto in sede giurisdizionale.
Il Collegio ribadisce il granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio e non su istanza di parte; non sussiste alcun obbligo della P.A. di pronunciarsi su un’istanza di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame mediante l’istituto del silenzio-rifiuto, non essendo configurabile alcun obbligo di provvedere verso atti divenuti inoppugnabili. I provvedimenti impugnati, che danno atto dell’impossibilità di intervenire in autotutela a fronte di atti non impugnati in sede giurisdizionale, sono conformi a tali principi e resistono alle censure.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Le spese sono compensate tra le parti costituite, tenuto conto della limitata attività difensiva dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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