Divieto prefettizio di detenzione armi e omessa custodia quale indice di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1809 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso e l’uso delle armi non rientrano nello statuto ordinario dei diritti della persona, ma costituiscono un quid pluris accordato in deroga al generale divieto, sicché l’amministrazione deve esprimere un giudizio prognostico idoneo a escludere ex ante la possibilità di abuso. Il divieto prefettizio di detenzione previsto dall’art. 39 del R.D. n. 773/1931 presuppone un apprezzamento discrezionale sull’affidabilità del detentore, di natura cautelare e non sanzionatoria. A tal fine rilevano fatti o episodi anche privi di rilievo penale e la stessa omessa custodia dell’arma, quale indice di negligenza e di possibile apprendimento da parte di terzi. Non occorre un concreto e accertato abuso, né un giudizio di pericolosità sociale: è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Il sindacato giurisdizionale resta esterno, limitato all’illogicità manifesta e al travisamento dei fatti.
Il Fatto
A seguito di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri rinvenivano una carabina incustodita su una panca in un locale a piano terra dell’abitazione del ricorrente, oltre a un quantitativo di cartucce a pallini di gran lunga superiore al limite detenibile senza denuncia e a munizionamento eccedente quello dichiarato. Gli operanti procedevano al sequestro penale e al sequestro cautelativo delle altre armi ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, deferendo il ricorrente all’autorità giudiziaria per omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizionamento.
Su proposta del Comando Provinciale, il Prefetto adottava il decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro centocinquanta giorni e previsione di confisca in caso di inottemperanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, automatismo ostativo, non attualità della misura, contraddittorietà rispetto al provvedimento del GIP e omessa audizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio di affidabilità ha natura prettamente cautelare e non sanzionatoria e mira a prevenire abusi e sinistri involontari. L’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso.
Quanto all’omessa custodia, la giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 2201 del 2025) chiarisce che tra gli indici di inaffidabilità rientra la mancata osservanza delle cautele necessarie a evitare che le armi entrino in possesso di terzi. Il rischio di abuso è desumibile anche da comportamenti omissivi consistenti nel mancato assolvimento degli oneri di diligente custodia.
Nel caso concreto è pacifico che il ricorrente detenesse munizionamento rilevante non dichiarato e avesse omesso la custodia del fucile. Il contesto fattuale risulta acclarato dai provvedimenti del giudice penale, stante la pervasività dell’accertamento ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. Da tali fatti il Prefetto ha non irragionevolmente inferito, secondo il criterio del più probabile che non, la possibilità di abuso.
Il sindacato del giudice amministrativo è quindi limitato all’illogicità manifesta e al travisamento dei fatti, non ravvisabili nella specie. Del tutto inconferenti risultano le censure sulla buona condotta e sulle testimonianze, poiché la capacità di abusare è legittimamente inferita dalle negligenze riferibili al ricorrente.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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