Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 8237 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, seguita dalla scadenza del termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, integra gli estremi dell’obbligo di provvedere e determina l’illegittimità del silenzio inadempimento. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali è quello di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che si aggiunge al termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione di cui al comma 2, con conseguente termine complessivo massimo di quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva presentato in data 21 febbraio 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, la ricorrente ha importato il giudizio avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere, mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che per la configurabilità dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultavano integrati, essendo l’Amministrazione rimasta inerte a fronte della domanda del 21 febbraio 2025.

Il TAR ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia del termine specifico previsto dal d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, il cui art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione, con la conseguenza che il termine complessivo massimo per la conclusione del procedimento approda a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.

Il Collegio ha precisato che dagli atti non risultavano richieste di integrazione documentale, sicché l’inerzia del Ministero configurava un’illegittima fattispecie di silenzio inadempimento. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitarsi nel termine di 90 giorni.

Nell’esecuzione del riconoscimento, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamata in motivazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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