Frazionamento artificioso fotovoltaico e abuso del diritto nel quarto conto energia (Cons. Stato n. 221 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti destinatari di incentivi costituisce declinazione, nel settore delle fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, principio immanente nell’ordinamento che non richiede disposizioni settoriali di recepimento. L’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 non ha natura costitutiva di tale divieto, limitandosi a positivizzare gli elementi connotanti la fattispecie elusiva. La decadenza dagli incentivi si distingue dall’annullamento d’ufficio in base allo svolgimento o meno di un’attività di controllo fondata su nuovi elementi istruttori. Il termine ragionevole introdotto dall’art. 56 d.l. n. 76/2020 si applica ai soli procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della novella.

Il Fatto

La società appellante è titolare, per subentro, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 555 kW, riconosciuto nel 2012 con tariffa incentivante ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia). A seguito di una verifica avviata nel 2016, il GSE ha rilevato che i due impianti della società, entrambi entrati in esercizio il 25 agosto 2012, erano originariamente censiti sulla medesima particella catastale, frazionata poco prima dell’avvio delle pratiche edilizie, e condividevano cabina di consegna e cavidotto.

Con provvedimento del 20 settembre 2019 il Gestore ha dichiarato la decadenza dalle tariffe e disposto il recupero degli incentivi, pari a oltre 606.000 euro. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando solo il diniego di autotutela per difetto di motivazione. La società ha proposto appello con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato chiarisce il confine tra autotutela e decadenza, individuandolo nell’effettuazione o meno di un’attività di controllo basata su nuovi elementi istruttori, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 2254 del 2024. Il provvedimento non si fonda su una mera riconsiderazione del materiale già disponibile: solo nel procedimento di verifica avviato nel 2016 è emerso che i fabbricati erano in origine censiti sulla stessa particella, frazionata nel maggio 2012 e oggetto di planimetrie e visure richieste dal GSE a valle del sopralluogo. Ne deriva la non applicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e del relativo termine ragionevole.

Sul secondo motivo, la Sezione riafferma il proprio orientamento: il divieto di artato frazionamento è espressione del generale divieto di abuso del diritto e l’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 si limita a chiarire sul piano positivo gli elementi della fattispecie elusiva, operante a prescindere dai decreti ministeriali (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 3827 del 2025). Eludere le regole di settore per conseguire incentivi non spettanti non può divenire titolo all’agevolazione.

La Corte conferma la lettura del primo giudice: il frazionamento catastale, seguito a breve dall’avvio delle pratiche, appare privo di autonoma finalità se non quella di creare una cesura tra le particelle. La particella di separazione, non interessata da impianti, ha forma irregolare e la striscia che divide le aree non ha altra funzione che escludere la contiguità. A ciò si aggiungono gli assetti societari riconducibili a un unico soggetto, la sincronia delle pratiche edilizie, la condivisione della cabina di consegna e dell’elettrodotto: un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti di artato frazionamento.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude l’applicazione retroattiva dell’art. 56 d.l. n. 76/2020: la novella opera per i provvedimenti adottati successivamente alla sua entrata in vigore e i presupposti dell’art. 21-nonies vanno valutati con riferimento ai procedimenti avviati dopo il 17 luglio 2020 (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 2501 e n. 2747 del 2022, e n. 9305 del 2025). L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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