La decadenza dalla concessione per inadempimento del piano di rientro sui canoni (TAR Lombardia n. 1754 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di decadenza inserita nel provvedimento di rinnovo della concessione di posteggio mercatale, che sanziona il tardivo o omesso pagamento anche di una sola rata del piano di rientro per la pregressa esposizione relativa al canone, ha autonomi presupposti sostanziali e si aggiunge alle ipotesi decadenziali previste dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali. Il suo presupposto è il mero inadempimento dell’obbligazione rateale, non l’avvenuta cristallizzazione del credito mediante avviso di accertamento esecutivo. Ne deriva che le censure fondate sull’omessa notifica dell’accertamento esecutivo e sull’omessa intimazione ad adempiere sono infondate, poiché tali adempimenti attengono al recupero coattivo del canone e non alla permanenza del rapporto concessorio. Il pagamento intervenuto dopo la scadenza non elide l’evento decadenziale già verificatosi.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di quattro concessioni per l’esercizio del commercio su posteggi del mercato mercerie cittadino, in scadenza al 31 dicembre 2020, e delle relative autorizzazioni di tipo A. Aderendo all’avviso pubblico con cui il Comune ha avviato il rinnovo delle concessioni, ha presentato istanza nell’aprile 2021.

Rilevata un’esposizione debitoria per canoni scaduti, l’amministrazione l’ha diffidata a regolarizzare. La ricorrente ha stipulato con il concessionario della riscossione un piano di rientro in trentasei rate mensili. Ottenuto il rinnovo fino al 2032, ha poi omesso di versare le rate successive. Il Comune ha quindi avviato e concluso i procedimenti di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni. La domanda cautelare è stata respinta; la causa è stata decisa con il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., che si arresta solo davanti alle vertenze meramente patrimoniali su canoni e corrispettivi. Poiché sono impugnate declaratorie di decadenza e non atti del procedimento di accertamento, la cognizione resta del giudice amministrativo, che può avvalersi del potere di accertamento incidentale ex art. 8 cod. proc. amm.. Il richiamo è a Cass. Sez. Un. n. 16454 del 2020 e n. 9654 del 2023.

Nel merito, la vertenza non investe il rinnovo ma la decadenza. La clausola applicata dal Comune, non contestata, sanziona il tardivo o omesso pagamento anche di una sola rata del piano di rientro. Il dato dirimente è sostanziale: la concessionaria non ha pagato tempestivamente alcune rate, come essa stessa ammette. I versamenti successivi, ancorché spontanei, sono pagamenti tardivi e non superano l’evento decadenziale già verificatosi.

La Corte esclude che assumano rilievo le irregolarità procedurali dedotte. L’avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, co. 792, l. 160/2019 serve a cristallizzare la pretesa creditoria per la riscossione coattiva, non a condizionare la decadenza: era onere della concessionaria organizzarsi per rispettare il piano. Analogamente, l’art. 104 del Regolamento COSAP disciplina solo il recupero dei canoni insoluti, mentre l’art. 23 del medesimo Regolamento riguarda le irregolarità oggetto di avviso e resta estraneo alla clausola contrattuale, che ha presupposti autonomi.

Quanto all’avviso pubblico, la previsione che subordina il rinnovo all’assenza di insoluti non viene in rilievo, perché il Comune non l’ha applicata, avendo anzi rinnovato. L’amministrazione ha esercitato l’autonoma clausola decadenziale, espressione di ampia discrezionalità nella definizione delle condizioni di mantenimento dell’uso del bene, tanto più ove ispirata alla tutela della finanza pubblica, e allineata agli artt. 19 e 24 del Regolamento COSAP.

Infine, la censura di disparità di trattamento è generica e priva di prova; inoltre la figura sintomatica dell’eccesso di potere opera solo rispetto ai tratti discrezionali e non davanti a poteri vincolati come quello esercitato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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