Tariffe rigassificazione GNL, inammissibile l’impugnazione tardiva dei criteri tariffari (TAR Lombardia n. 1755 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui l’operatore di un servizio regolato contesti, a distanza di tempo, gli atti applicativi di criteri tariffari che l’Autorità di regolazione abbia già interpretato in modo univoco con un precedente provvedimento non impugnato. La regula iuris così disvelata, applicata inter partes e accettata in sede procedimentale, assume valenza conformante del rapporto e vincola la stessa Autorità nei successivi provvedimenti. La mancata tempestiva impugnazione preclude le doglianze differite avverso gli atti che pedissequamente riproducono quei criteri. Integra inoltre venire contra factum proprium la condotta processuale che contraddica il contegno acquiescente serbato in sede procedimentale, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza.

Il Fatto

La società gestrice di un terminale di rigassificazione di GNL impugnava davanti al TAR Lombardia la delibera con cui l’Autorità aveva approvato la proposta tariffaria per il servizio, contestando il mancato riconoscimento in tariffa degli oneri sostenuti per acquistare il gas necessario a mantenere in sicurezza l’impianto durante le fasi di mancato utilizzo da parte degli shipper.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente gravava le delibere tariffarie degli anni seguenti e gli atti di regolazione del periodo transitorio e del quinto periodo, riproducendo le medesime censure. L’Autorità eccepiva la irricevibilità per tardività e l’improcedibilità, per la mancata tempestiva impugnazione delle determinazioni precedenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra la decisione su un preliminare di rito. Il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti contestano il mancato riconoscimento, nella componente Qcp, degli oneri derivanti dal mancato utilizzo del terminale, ai sensi dell’art. 9 della RTRG 2014-2017. La prescrizione generale dettata dall’Autorità con la delibera del 2013 era però già stata interpretata in modo autentico dalla stessa Autorità nel 2014, in occasione dell’atto applicativo relativo alla proposta tariffaria per l’anno 2015.

In quella sede l’istanza della ricorrente veniva respinta apertis verbis, sul presupposto che gli oneri non coperti non fossero imputabili a mutamenti del quadro normativo o a eventi eccezionali, ma derivassero dal mancato utilizzo del terminale, e che il rischio fosse disciplinato dal fattore di copertura dei ricavi. Con tale determinazione l’Autorità applicava l’atto generale presupposto, ne chiariva la portata senza margini di equivoco e vincolava la propria successiva azione applicativa.

Il Tribunale sottolinea che la ricorrente comprese e accettò quella portata, emendando la proposta tariffaria nei sensi richiesti, e non esperì alcuna iniziativa avverso la delibera del 2014. Tale contegno inerte rende inoppugnabile il provvedimento applicativo e preclude ogni successiva impugnazione degli atti che quei criteri applicano in futuro. Le disposizioni regolatorie destinate a conformare diuturnamente l’operato dei gestori non tollerano situazioni durature di incertezza o precarietà, in ragione dell’affidamento che gli operatori devono poter nutrire sulla stabilità e prevedibilità del quadro precettivo.

Sotto altro profilo, il Tribunale ravvisa nella condotta processuale una violazione del canone di buona fede e correttezza, che opera anche sul piano processuale. L’inerzia serbata nel 2014, quando per la prima volta fu negato il riconoscimento per le medesime ragioni, contrasta con l’iniziativa giurisdizionale avviata due anni dopo, concretando un venire contra factum proprium e un abuso del diritto processuale, richiamando precedenti conformi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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