Termini perentori della VIA PNRR-PNIEC e silenzio inadempimento del MASE (TAR Molise n. 190 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di priorità dettati dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 per la trattazione dei progetti PNRR-PNIEC non derogano né sospendono la perentorietà dei termini del procedimento di VIA fissati dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U.A.. Il comma 7 dell’art. 25 qualifica espressamente tutti i termini come perentori ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990, senza eccezioni legate alla potenza dell’impianto o al carico di lavoro della Commissione. Decorso il termine complessivo di centosessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, matura il silenzio inadempimento e il giudice ordina l’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater. La natura pluristrutturata del provvedimento di VIA impone di convenire in giudizio anche il Ministero della Cultura, titolare del concerto.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 1° marzo 2022 istanza di VIA per un impianto fotovoltaico denominato “Rotello”, di potenza pari a circa 120 MW, da realizzarsi in Molise. Il MASE dichiara la procedibilità dell’istanza il 25 ottobre 2022, dispone la pubblicazione sul portale e affida l’istruttoria alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La Regione esprime parere favorevole e la consultazione pubblica si chiude senza opposizioni.
Il procedimento entra poi in stallo. Nel maggio 2023 la società sollecita l’emissione del provvedimento, senza esito. Propone quindi ricorso per silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Le Amministrazioni intimate chiedono l’estromissione del Ministero della Cultura e il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura. Il comma 2-bis dell’art. 25 del T.U.A. rimette l’adozione del provvedimento di VIA al MASE previo concerto del Ministero della Cultura. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 4245 del 2002, il Tribunale osserva che l’azione contro il silenzio deve rivolgersi a tutte le Amministrazioni titolari del potere decisionale, pena l’incompletezza della tutela.
Nel merito, il TAR respinge l’eccezione secondo cui il termine non avrebbe iniziato a decorrere per l’inerzia della ricorrente. La nota di richiesta integrazione non risulta trasmessa alla società, che ne ha negato la ricezione, e l’Amministrazione non ha fornito prova dell’invio.
Il nodo centrale è l’asserita sospensione dei termini per effetto dei criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, del T.U.A.. Il Collegio ritiene il rilievo anzitutto fattualmente errato: l’impianto ha potenza di circa 120 MW e non di 32 MW come sostenuto dalla difesa erariale. Nel merito, il chiaro tenore del comma 7 dell’art. 25 non consente deroghe. La priorità per potenza, inoltre, non è specificata da alcun atto normativo o organizzativo, come osservato da TAR Campania-Napoli, sez. V, n. 2204 del 2024. Ammettere un effetto sospensivo condurrebbe a conseguenze assurde e lascerebbe i procedimenti privi di regolamentazione di durata.
Il procedimento doveva concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 25 ottobre 2022, e dunque entro il 3 aprile 2023. Il ricorso, notificato il 4 marzo 2024, è tempestivo. È pacifico che l’istruttoria sia ferma alla fase preistruttoria, senza schema di provvedimento né sospensione formale. Il carico di lavoro della Commissione integra una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato.
Il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al MASE, nella persona del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile quale titolare del potere sostitutivo, di acquisire il parere ISPRA entro trenta giorni e di adottare lo schema di provvedimento entro i successivi trenta, e al Ministero della Cultura di provvedere per la propria competenza. Spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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