Legittime la riclassificazione di rischio idrogeologico e le limitazioni in fascia cimiteriale (TAR Piemonte n. 1873 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riclassificazione di un’area in una classe di pericolosità idrogeologica superiore e la conseguente destinazione urbanistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e di merito dell’amministrazione, non sindacabili dal giudice amministrativo se non per palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. La recezione delle indicazioni regionali in materia di rischio residuo è espressione dei principi di precauzione e di leale collaborazione e non richiede l’esercizio del potere regionale di veto. Il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale ha natura conformativa, efficacia diretta e carattere assoluto; la deroga alla riduzione della fascia è ammessa solo per opere pubbliche o interventi di pubblico interesse. La domanda risarcitoria fondata sulla perdita di facoltà edificatorie presuppone la prova della loro concreta spettanza e della illegittimità dell’atto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti in due unità urbanistiche minime del previgente strumento urbanistico, impugnavano la variante generale al PRGC del Comune di Bardonecchia. Per l’area (ex) U.U.I. n. 4 contestavano il passaggio dalla Classe II alla Classe IIIa1 di pericolosità geomorfologica e la destinazione a parcheggi pubblici; per l’area (ex) U.U.I. n. 8 contestavano la soppressione delle facoltà edificatorie, anche turistico-ricettive, e la destinazione a verde pubblico.
Dopo l’adozione della proposta tecnica di progetto definitivo, nelle more del giudizio il Comune approvava in via definitiva il nuovo PRGC. I ricorrenti gravavano anche tale atto con motivi aggiunti, riproponendo le censure e chiedendo il risarcimento del danno da perdita delle facoltà edificatorie e da asserita inerzia dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Sulla prima censura il Tribunale rileva che, sebbene l’evento franoso non avesse investito direttamente i terreni, i massi si erano arrestati in prossimità degli stessi e il tavolo tecnico regionale aveva individuato un’area di salvaguardia estesa alla località interessata. Gli studi di approfondimento avevano ampliato le aree a rischio fino a ricomprendere il pendio sovrastante. Non appare quindi irragionevole la recepimento delle indicazioni regionali di riclassificazione, né l’adozione di una destinazione compatibile con il rischio residuo, senza attendere il veto regionale previsto dalla legge regionale n. 56/1977.
La relazione tecnica dei ricorrenti, osserva il Collegio, presuppone una funzione protettiva delle opere estesa all’intero territorio, mentre le stesse erano state realizzate a protezione di edificazioni e infrastrutture esistenti. Le valutazioni dell’amministrazione, espressive di discrezionalità tecnica, non possono essere travolte da un parere difforme privo di palese irragionevolezza.
Sulla seconda censura il Tribunale richiama l’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e l’art. 27 della legge regionale n. 56/1977, rilevando che il vincolo di inedificabilità della fascia cimiteriale ha natura conformativa, efficacia diretta e carattere assoluto, operando anche a prescindere dagli strumenti urbanistici (Cons. Stato n. 5862 del 2019). La deroga è ammessa esclusivamente per opere pubbliche o interventi di pubblico interesse, non per la generale espansione dell’attività edificatoria privata.
Quanto al risarcimento, il Collegio respinge la domanda connessa alla variazione in peius delle facoltà edificatorie per l’infondatezza delle censure. Anche la pretesa legata alla dedotta inerzia comunale è infondata: manca la prova di iniziative volte a superare l’inerzia, non sussiste un obbligo di adottare atti pianificatori e difetta la dimostrazione della spettanza del bene della vita. I proprietari non avevano provato la concreta edificabilità dei fondi prima della variante.
Nota della Redazione
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