Decadenza per reiterato preposizionamento di attrezzature balneari su spiaggia libera (Cons. Stato n. 1680 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sulle spiagge libere, anche attrezzate, costituisce principio generale dell’ordinamento demaniale. L’art. 5, comma 8, del regolamento regionale n. 19/2016 configura la decadenza come conseguenza vincolata dell’accertamento di tre violazioni reiterate, riconducibili all’art. 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di espressa previsione di perentorietà, ha natura ordinatoria o sollecitatoria: il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto. Il provvedimento di decadenza che richiami disposizioni regolamentari sopravvenute non è per ciò solo illegittimo, quando la condotta vietata risulti già sanzionata dalle prescrizioni dell’atto autorizzativo. L’accertamento contenuto nei verbali, non impugnati, fa fede fino a querela di falso e non è contestabile nel giudizio sull’atto presupposto.
Il Fatto
Il titolare di un chiosco-rifugio su una piazzola di sosta del lungomare, munito di autorizzazione per un manufatto di facile rimozione e di una distinta autorizzazione al noleggio di ombrelloni e lettini, impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza da entrambi i titoli.
L’Amministrazione contestava tre episodi di preposizionamento di attrezzature sul demanio marittimo, accertati con verbali del 2020, 2021 e 2022: le basi venivano collocate prima della stipula del noleggio da parte dei clienti. Il TAR respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria. Il gestore appellava deducendo violazione del termine procedimentale e inapplicabilità del regolamento regionale sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato prescinde dalle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell’appello, ritenendo la controversia decidibile nel merito e comunque infondata. Sul primo motivo, i giudici ribadiscono che, in mancanza di una previsione espressa di perentorietà, il termine di conclusione del procedimento resta ordinatorio e il suo superamento integra una semplice irregolarità non viziante, richiamando Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9415 del 1° dicembre 2025. Il ritardo, inoltre, era in larga parte riconducibile alle istanze di accesso documentale formulate dall’appellante.
Nel merito, la Corte conferma che la condotta contestata integra una reiterata violazione del divieto di preposizionamento, sanzionata dall’art. 5, comma 8, del regolamento regionale n. 19/2016. La relativa previsione non contraddice il contenuto della concessione: il punto 17 delle prescrizioni autorizzative prevedeva già la rimozione delle attrezzature a fine giornata, e l’Amministrazione era comunque abilitata a reagire all’inadempimento degli obblighi concessori.
Quanto all’eccezione di inapplicabilità ratione temporis del regolamento, adottato dopo il rilascio delle autorizzazioni, la Corte osserva che la disposizione richiamata non introduce un precetto nuovo, ma conferisce all’Amministrazione strumenti di tutela già coerenti con il titolo. La decadenza, quindi, è atto vincolato al verificarsi del presupposto delle tre violazioni accertate, con esclusione di ogni sindacato di proporzionalità.
È dichiarata inconferente la censura sull’errato richiamo all’art. 1161 cod. nav., non ravvisandosi contraddizione tra la qualificazione dell’occupazione abusiva e il contenuto dell’atto impugnato. Sul momento dell’accertamento, i verbali, facendo fede fino a querela di falso e non essendo stati impugnati, non sono contestabili mediante la deduzione dell’orario dei controlli. L’adempimento di altri obblighi concessori non compensa le violazioni accertate. L’infondatezza dell’impugnativa travolge la domanda risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione della complessità del procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.