Esecuzione del giudicato e termine di centoventi giorni per l’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 505 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’ottemperanza del giudicato, il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione debitrice. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina quindi l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La mancata costituzione dell’Amministrazione non esime il giudice dall’accertare l’omesso adempimento, che resta non contestato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 522/2023 dell’8 agosto 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 2.500,00.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 2 ottobre 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e che l’Amministrazione, non costituitasi, non lo ha contestato. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il giudice verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Il termine risulta scaduto, poiché la sentenza è stata notificata in data 30 agosto 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando, tra le altre, le pronunce TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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