Requisiti di minima e sindacato sulla discrezionalità tecnica nelle gare pubbliche (TAR Emilia-Romagna n. 1365 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della conformità di un’offerta alle caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis di gara costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di palese inattendibilità o di evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. In caso di clausole ambigue o di dubbio significato del bando, deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara, in ossequio al principio del favor partecipationis. La mancata indicazione espressa di un requisito minimo nella documentazione tecnica non ne esclude la sussistenza, se essa è evincibile dall’esame complessivo e sistematico delle caratteristiche dello strumento offerto, anche alla luce delle verifiche svolte in sede di collaudo.
Il Fatto
L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha indetto una procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con più operatori per la fornitura in noleggio di sistemi per facoemulsificazione e vitrectomia, suddivisa in due lotti. La società ricorrente, classificatasi al quarto posto nel lotto n. 1, ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore dei primi tre classificati, deducendo la non conformità dell’apparecchiatura offerta dalla controinteressata rispetto alle caratteristiche minime del capitolato, concernenti il range di regolazione del vuoto e la modalità di impostazione dello stesso.
A seguito dell’istanza di autotutela respinta dalla stazione appaltante, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso le relazioni del RUP che avevano confermato la legittimità dell’ammissione dell’offerente controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, precisando che le censure dedotte erano finalizzate a far emergere un errore palese o una valutazione tecnica abnorme della Commissione, così rientrando nei limiti del sindacato del giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha escluso che le relazioni del RUP integrasero una motivazione postuma inammissibile, richiamando il principio per cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni, se non vi è contestazione in gara. Ha quindi ritenuto sufficiente la motivazione dell’ammissione formulata dalla Commissione.
Quanto alla contestazione sul range del vuoto, il TAR ha osservato che la clausola del capitolato si presta a più soluzioni ermeneutiche: il riferimento al range da 0 a 600 mmHg potrebbe indicare sia la capacità tecnica massima del sistema, sia la programmabilità del valore minimo a pedale attivo. In applicazione del principio del favor partecipationis e del principio del risultato, il Collegio ha ritenuto che l’interpretazione che favorisce l’ammissione debba prevalere. Ha inoltre rilevato che il dato del range massimo risultava dalla relazione tecnica e dalla scheda tecnica, e che la mancata indicazione nel manuale d’uso non era dirimente, potendo la conformità evincersi dal complesso della documentazione.
Con riguardo alla modalità di impostazione lineare da pedale e a salita automatica, il Collegio ha valorizzato le relazioni tecniche dell’Amministrazione circa il funzionamento delle due pompe e delle due modalità di lavoro della piattaforma, nonché l’esito positivo del collaudo effettuato, che confermava la corretta gestione del vuoto con salita automatica. Davanti a valutazioni tecniche contrastanti, non è emersa la prova della manifesta erroneità o irragionevolezza della scelta dell’Amministrazione.
Il TAR ha infine escluso la necessità di disporre una verificazione o una CTU, non risultando elementi sufficienti a giustificare l’approfondimento istruttorio, e ha respinto il ricorso, compensando le spese.
Nota della Redazione
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