Decadenza della concessione su suolo pubblico e comunicazione di avvio del contraddittorio (Cons. Stato n. 3977 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione di occupazione su suolo pubblico è idonea a fondo del contraddittorio endoprocedimentale quando espone in modo chiaro e puntuale le circostanze fattuali poste a base del provvedimento, ancorché non richiami gli indici normativi che a quelle contestazioni afferiscono. L’amministrazione non è tenuta, già in fase procedimentale, a indicare le singole disposizioni regolamentari invocate a sostegno della misura, perché l’onere di ricercare le norme potenzialmente applicabili non grava sul privato, ma la garanzia partecipativa si misura sull’effettiva comprensibilità delle ragioni dell’azione amministrativa. La decadenza della concessione può pertanto fondarsi, in via autonoma, sulle reiterate violazioni della prescrizione relativa alla misura massima dello spazio autorizzato, quand’anche le stesse superino il numero previsto dalla norma regolamentare vigente ratione temporis.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza della concessione di occupazione su suolo pubblico a mezzo banco mobile e della connessa autorizzazione alla vendita di prodotti del settore non alimentare. Il titolo originario era stato rilasciato in forza di una determinazione dirigenziale del 2013; l’attività era stata oggetto di trasferimento d’azienda e di successive reintestazioni, senza che venisse comunicata all’amministrazione la vicenda circolatoria del titolo.

A partire dal 2018 la polizia locale ha accertato numerose violazioni delle prescrizioni concessorie, in particolare l’occupazione di una porzione di suolo pubblico maggiore di quella autorizzata. Il provvedimento di decadenza poggia su una duplice motivazione: l’assenza di un valido titolo in capo all’appellante e, in ogni caso, le plurime violazioni delle prescrizioni. Il TAR, con sentenza n. 22330 del 10 dicembre 2025, ha respinto il ricorso, e l’interessata ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura procedimentale: secondo l’appellante, il provvedimento avrebbe introdotto per la prima volta riferimenti normativi assenti nella comunicazione di avvio, comprimendo il diritto di difesa. Il motivo è infondato. La comunicazione di avvio aveva correttamente e chiaramente contestato le circostanze fattuali poste a fondamento della decadenza: la mancata reintestazione di un valido titolo concessorio e le plurime violazioni della misura massima dello spazio autorizzato.

L’amministrazione non è tenuta, già in fase procedimentale, a richiamare tutti gli indici normativi cui afferiscono le singole contestazioni. La garanzia del contraddittorio procedimentale non si converte in un onere di anticipazione integrale dell’impianto giuridico del provvedimento, perché l’interessato è posto in condizione di replicare sul piano fattuale e giuridico alle contestazioni. L’appellante stessa ha ammesso di aver potuto difendersi in tale sede, il che esclude una lesione concreta e rilevante della garanzia partecipativa.

Nel merito, il Collegio ritiene che le deduzioni dell’appellante non superino il dato decisivo delle ripetute violazioni delle prescrizioni relative alla misura massima dello spazio occupato. Tali violazioni fondano da sole l’adozione del provvedimento, a prescindere dalla normativa capitolina pro tempore applicabile. I verbali riferiti al solo periodo dal 2021 al 2024 soddisfano ampiamente il requisito delle tre violazioni idonee a determinare la decadenza automatica dei titoli; le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della normativa regolamentare del 2021 ammontano a sette della stessa tipologia.

Quanto alle violazioni anteriori, l’amministrazione ha correttamente applicato le deliberazioni vigenti ratione temporis, e la reiterazione dei comportamenti illegittimi della concessionaria conferma la legittimità della misura. Il Collegio osserva inoltre che ogni trasferimento d’azienda comporta l’inefficacia del titolo del cedente in assenza di reintestazione, circostanza, questa, rimasta incontestata. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata; le spese del grado sono interamente compensate, mentre il contributo unificato resta a carico dell’appellante per la sostanziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *