La DIA in sanatoria non supera le ordinanze di demolizione non impugnate (Cons. Stato n. 3976 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La DIA in sanatoria non equivale all’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non fa venir meno gli effetti delle pregresse ordinanze di demolizione non impugnate, che restano inoppugnabili. Il privato che non abbia impugnato tempestivamente i provvedimenti sanzionatori non può contestare in un giudizio successivo gli abusi già accertati. La legittimità delle opere esige il conseguimento della sanatoria paesaggistica ex art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004, imposta dall’art. 43 del PTPR, nonché il rispetto degli oneri concessori. La mancata indicazione dell’area di sedime non vizia l’ordinanza di demolizione, che è atto vincolato.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Lazio il diniego di accertamento di conformità e fiscalizzazione e la contestuale ordinanza di demolizione adottati dal Comune nel 2020, deducendo tredici motivi. Il primo giudice ha respinto il ricorso, rilevando che due precedenti ordinanze di demolizione, risalenti al 2014 e al 2018, non erano state impugnate e che gli abusi da esse accertati dovevano ritenersi consolidati.
La società ha proposto appello, sostenendo di aver presentato non una domanda ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, bensì una DIA in sanatoria, dalla quale sarebbe conseguito un assenso ex lege e non un diniego implicito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo giudice non è incorso in alcun travisamento: ha escluso che fosse stato emesso un provvedimento di sanatoria idoneo a legittimare gli abusi e a superare le ordinanze del 2014 e del 2018, mai impugnate. Tale circostanza è incontestata.
Il Collegio ribadisce che l’appellante ha reiterato istanze di nuovo titolo anche in sanatoria e che il Comune, dopo l’istruttoria del 2018 e il preavviso ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, ha confermato i contrasti normativi della costruzione, le carenze dei distacchi e l’eccesso di volumetria. L’ordinanza del 2018, non impugnata, resta produttiva di effetti.
Decisiva è la cogenza dell’art. 43 del PTPR: esso impone non solo la richiesta ma anche l’accettazione della sanatoria paesaggistica, conseguibile solo tramite l’art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 e il relativo regime sanzionatorio. L’appellante ha ignorato tale dettato, pretendendo di ritenere assentite opere prive del preventivo parere dell’ente preposto al vincolo.
Le opere richiamate nella SCIA del 2012 e nella DIA del 2016 non potevano eseguirsi per mancanza delle autorizzazioni paesaggistiche e per il mancato versamento degli oneri concessori. La DIA in sanatoria del 2016 non ha legittimato le opere, né ha fatto venir meno le contestazioni. Le censure riproposte sono generiche e non scalfiscono le argomentazioni della sentenza impugnata, che merita conferma. Le spese del grado sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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