SCIA inedificabile, silenzio e danno da ritardo: la lesione dell’affidamento (Cons. Stato n. 2161 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA che dichiari presupposti di legge inesistenti, in quanto l’intervento sia difforme dal titolo edilizio e dal piano, non produce effetti abilitativi e non si consolida per inoppugnabilità, restando il potere di vigilanza edilizia esente da termini di decadenza e prescrizione. La tutela dell’affidamento presuppone una situazione oggettiva idonea a ingenerare ragionevole convinzione di legittimità e non opera quando il privato abbia agito in contrasto con l’assetto urbanistico conosciuto. Il danno da ritardo è risarcibile solo se il superamento del termine abbia leso la spettanza del bene della vita, non già per il mero trascorrere del tempo. Difettando l’assentibilità dell’intervento e il nesso eziologico, la domanda risarcitoria va respinta.

Il Fatto

La società appellante, proprietaria di un locale commerciale realizzato nell’ambito di un’operazione di project financing con il Comune, presentava nel 2018 una SCIA commerciale per una media struttura di vendita non alimentare e una SCIA edilizia condizionata all’acquisizione dei pareri ASL e dei Vigili del Fuoco, oltre a una CILA per opere di manutenzione straordinaria. Sollecitata invano la conclusione del procedimento, proponeva ricorso avverso il silenzio; nelle more il Comune adottava un diniego definitivo della SCIA edilizia. La società impugnava quindi il diniego, chiedendo l’accertamento del consolidamento della SCIA, la condanna all’adozione degli atti e il risarcimento del danno da ritardo.

Il TAR Puglia, espletata una verificazione, respingeva i ricorsi riuniti, ritenendo la non conformità urbanistica dell’intervento e la natura plurimotivata del diniego, con conseguente reiezione delle domande risarcitorie per difetto dell’ingiustizia del danno. Avverso tale sentenza la società proponeva appello, resistito dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, ribadendo che, ove la procura sia apposta sul ricorso nelle forme dell’art. 83 c.p.c., non servono formule sacramentali né analitica descrizione della controversia, essendo sufficiente la certezza di provenienza e riferibilità del mandato al giudizio. Quanto agli altri profili, la decisione si fonda sulla ragione più liquida.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La SCIA non può consolidarsi quando l’attività edilizia sia difforme dal titolo o dal piano: la tutela dell’affidamento opera solo se il privato abbia agito in piena conformità alla segnalazione, mentre il potere di vigilanza edilizia ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 resta integro anche dopo l’avvio dell’attività. Nel caso concreto difettavano i presupposti: la segnalazione non era conforme al permesso di costruire n. 27/2012, postulava una variante urbanistica, era condizionata ad atti di assenso e non perfezionava gli atti di vincolo a parcheggio e asservimento ex legge n. 122/1989.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La verificazione ha accertato che il progetto esecutivo approvato suddivideva la porzione in quattro locali inferiori a 250 mq, configurabili come esercizi di vicinato, e che le varianti del 2008 e del 2012 avevano confermato tale assetto. Né gli argomenti economico-finanziari possono modificare il contenuto tipico degli atti urbanistici. La destinazione dell’area a servizi collettivi S2 e l’assenza di variante nelle delibere consiliari del 2003 e del 2008 costituiscono autonoma ragione ostativa.

Infondato è anche il terzo motivo, poiché la verificazione ex art. 66 c.p.a. ha esaminato l’intera documentazione e fornito risposte coerenti, senza che l’appellante abbia addotto specifici errori metodologici. Quanto al quarto motivo, il Collegio, richiamando l’Ad. plen. n. 19/2021 e la Cassazione, Sezioni Unite n. 8236/2020, esclude l’affidamento tutelabile: la stessa società aveva partecipato alla variante del 2008 che ridimensionava i locali, e il rilascio di un diverso titolo su altra porzione non fonda alcuna aspettativa.

Il quinto motivo, sul danno da ritardo, è infondato. Il danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita, qui insussistente per l’inassentibilità dell’intervento, unitamente alla prova dell’elemento soggettivo e del nesso causale. La stipula del contratto di locazione prima dei titoli abilitativi integra scelta imprenditoriale autonoma, idonea a interrompere ogni nesso eziologico. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 83 c.p.c.

Tutte le 250 sentenze sull'art. 83 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *