Decadenza dai contributi agricoli illegittima se fondata su sole ortofoto (Cons. Stato n. 4022 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza totale dai contributi comunitari disposta dalla Regione è illegittima per difetto di istruttoria qualora l’amministrazione si limiti a recepire il controllo cartolare fondato su ortofoto e fotointerpretazione, senza svolgere autonoma verifica e senza disporre il controllo in loco prescritto quando le immagini non consentano di concludere con certezza per l’esattezza della dichiarazione del beneficiario. Grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare documentalmente l’effettiva consistenza delle superfici non ammissibili e di chiarire modalità e criteri tecnici dei controlli eseguiti. Lo scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile va rapportato alla superficie dichiarata nella domanda effettivamente riferibile al beneficiario. L’annullamento lascia salva la facoltà dell’amministrazione di rideterminarsi qualora emergano nuovi e diversi elementi di prova.

Il Fatto

Un’impresa agricola aveva chiesto nel 1996 il contributo previsto dal regolamento europeo n. 2078/1992 per il ritiro ventennale dalla produzione di seminativi su una superficie dichiarata di oltre settantuno ettari, poi ampliata con domanda del 1998. A seguito di divisione ereditaria una parte della superficie era stata ripresa da altro soggetto e, dopo il decesso del titolare nel 2010, gli eredi erano subentrati nella domanda.

Esaurito un procedimento penale per falso e truffa con sentenza di non luogo a procedere, l’organismo pagatore sottoponeva le domande a controllo tecnico-amministrativo, riscontrando uno scostamento superiore al 20% tra superficie dichiarata ed eleggibile. La Regione emetteva così decadenza totale dai contributi e recupero delle somme erogate. I ricorsi al TAR Basilicata venivano respinti; gli interessati appellano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce gli appelli per connessione oggettiva e li accoglie sotto l’assorbente motivo del difetto di istruttoria. Il principio è già espresso dalla Sezione in analoghe vertenze sulla medesima misura: sussiste il vizio quando ai controlli solo cartolari con ortofoto si contrappongano specifici e precisi rilievi in situ, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7366/2023 e n. 5224/2025.

Dalla documentazione emerge che la Regione ha adottato la determinazione senza alcuna autonoma e concreta attività istruttoria, in violazione dell’art. 2 del D.M. n. 159/1998 e dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza. Gli uffici si sono limitati a recepire la nota del N.A.C. di Salerno del 2.12.2008, senza verifiche dirette né puntuale valutazione tecnica delle risultanze fotogrammetriche e catastali.

Per le particelle interessate la documentazione rivela una divergenza oggettiva tra le conclusioni di quel controllo e quelle della C.T.U. svolta nel parallelo giudizio civile, basata su sopralluoghi e comparazione dei voli aerei. Manca, in particolare, ogni dato oggettivo, chiaro e verificabile idoneo a giustificare la contestata differenza di superfici: resta indeterminato se i controlli siano stati diretti o cartolari e con quali metodologie.

Il quadro si aggrava perché la stessa Regione aveva commissionato uno studio universitario, acquisito nel 2014, che aveva evidenziato significative criticità e margini di incertezza della fotointerpretazione nella distinzione tra seminativo, pascolo e bosco. L’amministrazione ha omesso ogni valutazione sull’attendibilità dello strumento istruttorio, disattendendo l’art. 7 del Reg. CEE n. 3887/1992 e l’art. 23, comma 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2419/2001, che impongono il controllo materiale in loco ogniqualvolta la fotointerpretazione non consenta di concludere con certezza.

Il Collegio valorizza infine la C.T.U. del giudizio civile, secondo cui la differenza tra superficie dichiarata e ammissibile resta sotto la soglia del 20% riferita alla domanda effettivamente intestata al beneficiario. Il provvedimento è quindi annullato per violazione degli obblighi istruttori e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; la domanda risarcitoria è respinta per genericità, con condanna delle appellate alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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