Parere soprintendenza endoprocedimentale non lesivo e silenzio assenso sugli impianti di telefonia (Cons. Stato n. 1914 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dalla Soprintendenza che si limiti a indicare l’iter istruttorio da seguire e la corretta modalità di presentazione dell’istanza non è atto lesivo e non è idoneo ad arrestare il procedimento: esso ha natura endoprocedimentale e non va autonomamente impugnato, restando l’atto lesivo individuale nel diniego comunale che respinge l’istanza. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 44, comma 6, cod. com. elettr. vigente ratione temporis. L’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli indicati dalla legge, in ragione delle finalità acceleratorie e semplificatorie della disciplina speciale: la richiesta ultronea integra aggravamento procedimentale e vizia il diniego che su di essa si fonda. In sede di controllo sui titoli edilizi il Comune non può sostituirsi al giudice civile, salvo che de plano risulti l’inesistenza del titolo giuridico di legittimazione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune istanza di S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire, con richiesta congiunta di autorizzazione per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni a servizio della telefonia mobile. Il Comune chiedeva integrazioni documentali e, successivamente, respingeva l’istanza con provvedimento di diniego, fondato sul mancato deposito degli atti di assenso dei proprietari dei terreni ricadenti nella zona di comparto.
Il TAR Campania dichiarava improcedibile il ricorso per mancata impugnazione del parere negativo della Soprintendenza. La società proponeva appello, deducendo l’erroneità della declaratoria e riproponendo i motivi non esaminati in primo grado, tra cui la formazione del silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. Il parere evocato dal TAR, datato 26 settembre 2022, è endoprocedimentale: si limita a indicare la modalità di presentazione dell’istanza attraverso gli uffici comunali e non costituisce la base del diniego definitivo. L’atto dotato di lesività, integrante l’arresto procedimentale, è il diniego comunale del 15 febbraio 2023, motivato sulla mancata integrazione richiesta con la nota dell’11 novembre 2022.
La Corte rileva un aggravamento procedimentale da parte delle amministrazioni coinvolte, contrario allo spirito di semplificazione della normativa. L’erronea declaratoria di improcedibilità impone la riforma della sentenza e l’esame dei motivi riproposti in appello.
Nel merito l’appello è fondato. L’integrazione richiesta, peraltro tardivamente rispetto al termine di quindici giorni, concerne documentazione non necessaria secondo la normativa di accelerazione: il responsabile del procedimento può chiedere l’integrazione una sola volta ed entro quindici giorni, ai sensi dell’art. 44, comma 6, cod. com. elettr. La giurisprudenza esclude che l’amministrazione possa esigere documenti diversi da quelli indicati dalla legge, attese le finalità acceleratorie (Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2024, n. 15; Id., 23 ottobre 2024, n. 8500).
La Corte ribadisce inoltre che, nel controllo sui titoli edilizi, il Comune non può sostituirsi al giudice civile: l’art. 11 t.u. edilizia impone di accertare la legittimazione del richiedente, ma il potere di controllo non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi estranei agli interessi pubblicistici, salvo che de plano risulti l’inesistenza del titolo (Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2022, n. 1302).
Neppure la disciplina pianificatoria richiamata prevede quanto preteso dal diniego. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a opere di urbanizzazione primaria e hanno carattere di pubblica utilità: l’assimilazione le rende compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891). La sussistenza dei vincoli paesaggistici e la verifica degli assensi restano oggetto del riesercizio del potere in sede procedimentale. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado è accolto nei sensi di cui in motivazione, con condanna alle spese del doppio grado a carico del Comune.
Nota della Redazione
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