Ottemperanza e obbligo di mezzi: il concorso pubblico non elude il giudicato (Cons. Stato n. 4021 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento del giudicato avendo riguardo al contenuto dell’obbligo in esso accertato. Quando la pronuncia ottemperanda impone un obbligo di mezzi e non di risultato, consistente nell’attivazione di un procedimento idoneo a fornire una soluzione al problema della stabilizzazione del personale, l’amministrazione lo adempie individuando e avviando uno dei procedimenti possibili. L’indizione di un pubblico concorso, con previsione di requisiti di esperienza e di valorizzazione dei titoli, costituisce attuazione lecita del dictum e non integra elusione del giudicato. La soluzione concorsuale contempera le aspettative dei soggetti interessati con i principi di trasparenza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, tanto più quando costoro non siano dipendenti dell’ente stabilizzante.
Il Fatto
I ricorrenti, qualificati come formatori storici impiegati nei servizi di formazione erogati a favore della Regione e delle sue articolazioni territoriali, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6273/2025. Hanno chiesto la declaratoria di nullità dell’atto dirigenziale regionale n. 28/2025, ritenuto elusivo del giudicato, e la pronuncia di tutte le determinazioni necessarie ai fini della stabilizzazione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
Costituitesi in giudizio, la Regione Puglia e l’ARPAL Puglia hanno chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 5 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla puntuale ricostruzione del contenuto della pronuncia ottemperanda. Con essa era stato affermato che la delibera di giunta regionale n. 319/2023 aveva autovincolato l’amministrazione non già a un risultato, ossia alla stabilizzazione del personale degli enti di formazione, ma quantomeno all’attivazione di un procedimento, anche attraverso bandi e avvisi, volto a fornire una qualche soluzione al problema della stabilizzazione.
Da qui la qualificazione decisiva: il giudicato imponeva un obbligo di mezzi, da intendersi come attivazione di un procedimento idoneo a fornire una soluzione, e non un obbligo di risultato. La verifica dell’ottemperanza deve dunque svolgersi su questo piano e non sulla coincidenza tra esito amministrativo e aspettativa delle parti ricorrenti.
Accertato ciò, la Corte rileva che la Regione ha adottato l’atto dirigenziale n. 28/2025 in attuazione del dictum. Preso atto che i ricorrenti non sono dipendenti della Regione né hanno instaurato alcun rapporto di lavoro con l’amministrazione regionale, l’ente ha individuato quale unica soluzione percorribile, in coerenza con la delibera n. 319/2023, l’indizione di un pubblico concorso, bandito dall’ARPAL Puglia con decreto n. 70 del 12.9.2025. Il bando richiede tre anni di esperienza nel settore delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e prevede la valorizzazione fino a cinque anni dei titoli e dell’esperienza maturata.
Su queste basi la Corte esclude i dedotti profili di elusione del giudicato. La soluzione concorsuale era già stata ipotizzata come lecita e possibile, in quanto meglio in grado di contemperare le legittime aspettative degli interessati con i principi di trasparenza e di parità di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. Le argomentazioni dei ricorrenti in tema di stabilizzazione del personale precario sono ritenute inconferenti, perché si attagliano a fattispecie in cui gli stabilizzati abbiano prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze dell’ente stabilizzante.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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