Decadenza dalla convenzione ERP spetta alla Giunta e non al Segretario comunale (Cons. Stato n. 6207 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sulla richiesta di declaratoria di decadenza da una convenzione di edilizia residenziale pubblica spetta alla Giunta comunale, quale organo di indirizzo politico, e non al Segretario generale o ai dirigenti, cui è riservata l’attività di gestione tecnico-amministrativa. Il discrimine tra le due sfere si ricava dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti l’esecuzione delle direttive e agli organi politici la loro determinazione. La decisione negativa sulla decadenza integra un atto di governo del rapporto convenzionale, espressione di valutazioni discrezionali sugli interessi pubblici e privati coinvolti. Il vizio di incompetenza così accertato impedisce al giudice di pronunciarsi sulle domande conseguenti, per il divieto di pronuncia su poteri non esercitati.
Il Fatto
Nel 1991 il Comune assegnava a una cooperativa il diritto di superficie per realizzare novanta alloggi di edilizia residenziale pubblica, con convenzione ex art. 35 l. n. 865/1971. Dopo il commissariamento della cooperativa, una società subentrava nella concessione e nel 2003 sottoscriveva con il Comune un nuovo atto convenzionale. L’intervento non veniva ultimato e la società veniva dichiarata fallita nel 2012.
La Curatela fallimentare diffidava il Comune ad assumere i provvedimenti di decadenza dalla concessione, con liquidazione degli indennizzi. Il Segretario generale riscontrava negativamente l’istanza, escludendo che il fallimento costituisse causa automatica di decadenza e rilevando l’incertezza sulla scelta del curatore ex art. 72 r.d. n. 267/1942, oltre al mancato completamento degli alloggi. La Curatela impugnava dinanzi al TAR Campania, che accoglieva il ricorso per violazione delle regole di competenza, ritenendo l’atto riservato alla Giunta. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze interne all’ente locale dopo la riforma delle autonomie. L’art. 42 d.lgs. n. 267/2000 individua tassativamente le attribuzioni del Consiglio; alla Giunta residua una competenza generale e residuale per le materie non riservate ad altri organi, politici o burocratici. Poiché tanto la Giunta quanto i dirigenti esercitano funzioni esecutive dell’indirizzo, il criterio distintivo va cercato nella natura degli organi e nel principio di separazione tra politica e gestione.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la delibera della Giunta che dà applicazione alla convenzione revocandola costituisce mero atto esecutivo dell’indirizzo consiliare, senza manifestare volontà diversa (Cons. Stato, Sez. V, n. 6982 del 2010). Sul piano del riparto con la dirigenza, l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 assegna ai dirigenti l’attività di gestione tecnico-finanziaria e l’adozione degli atti necessari a conseguire gli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo (Cons. Stato, Sez. V, n. 4192 del 2013; Sez. V n. 3274 del 2016).
Applicando tale griglia al caso, la determinazione di negare la decadenza dalla convenzione non è atto di gestione, ma espressione di una scelta politica sul rapporto convenzionale, che coinvolge la ponderazione degli interessi pubblici e privati. La competenza era dunque della Giunta, che avrebbe dovuto avvalersi dell’istruttoria dell’organo tecnico. Il provvedimento del Segretario è pertanto affetto da incompetenza.
Quanto all’appello incidentale, il Collegio rileva che l’accoglimento del vizio di incompetenza si traduce nel mancato esercizio del potere da parte dell’autorità competente. Manca allo stato un atto lesivo e opera il divieto di pronuncia su poteri non esercitati (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015). Ne segue il rigetto delle domande di decadenza e di condanna agli indennizzi, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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